La sentenza del TAR di Brescia riconosce il contratto preliminare come titolo valido per la procedura abilitativa semplificata

Metti di avere un terreno, o il diritto di usarlo, e di voler installare un impianto fotovoltaico. Il primo intoppo, prima ancora di scegliere i moduli o di chiamare un installatore, è dimostrare al Comune che quell’area è davvero nella tua disponibilità. Fino a poco tempo fa, se non avevi un atto notarile bello firmato e registrato, la procedura abilitativa semplificata — la cosiddetta PAS, il percorso più snello per gli impianti — ti restava preclusa. Un contratto preliminare di compravendita, quel documento che impegna le parti a vendere e comprare ma non trasferisce ancora la proprietà, veniva spesso considerato carta straccia dagli uffici tecnici. Lo scorso 1° aprile, però, la sentenza 474/2026 del TAR di Brescia ha messo un punto fermo: quel preliminare vale eccome. E la notizia, passata un po’ in sordina tra i tecnici del settore, merita di arrivare a chiunque abbia in mente di investire nel fotovoltaico.

La trappola burocratica

Partiamo dal problema concreto. La PAS è lo strumento pensato dal decreto legislativo 28 del 2011 per alleggerire l’iter degli impianti rinnovabili di taglia non enorme: niente autorizzazione unica, niente conferenze di servizi chilometriche, ma una dichiarazione corredata da documenti che attesti il rispetto delle regole urbanistiche e tecniche. Tra questi documenti ce n’è uno che ha sempre fatto sudare freddo proponenti e progettisti: la prova della disponibilità giuridica dell’area. In molti Comuni, l’interpretazione prevalente era rigida: serve un titolo di proprietà, un diritto di superficie già costituito, un contratto di affitto registrato. E se stai comprando il terreno e hai firmato un compromesso? Spiacenti, torna con l’atto notarile.

Quanti progetti si sono arenati per questo? Impossibile contarli, ma chiunque bazzichi il settore conosce storie di imprenditori agricoli che volevano diversificare con un parco agrivoltaico, o di piccole aziende pronte a investire, bloccate proprio perché il preliminare non bastava. Il paradosso era evidente: il compromesso ti dà il diritto di ottenere in futuro la proprietà (con tanto di tutela legale, visto che l’articolo 2932 del codice civile permette di chiedere al giudice una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo se l’altra parte si tira indietro), ma per avviare la pratica in Comune non veniva considerato sufficiente. Serviva un passaggio in più, costoso e lento, che di fatto rendeva la procedura semplificata tutto tranne che semplice. Ora la giurisprudenza ha fatto un passo avanti deciso.

La sentenza che sblocca

La decisione della prima sezione del TAR Lombardia, sede di Brescia, è netta: nella PAS il contratto preliminare di compravendita integra il requisito della disponibilità dell’area. Non serve un trasferimento immediato della proprietà, né il possesso materiale, né un altro diritto reale già costituito. Basta che l’accordo attribuisca al proponente il potere di svolgere subito le attività materiali e gli adempimenti procedurali per ottenere il titolo abilitativo. In altre parole, se il compromesso dice che puoi entrare nel terreno e iniziare le pratiche, il Comune non può respingerti la dichiarazione PAS con la motivazione che non sei ancora il proprietario.

La sentenza del TAR non è un fulmine a ciel sereno. Il giudice bresciano si inserisce in un filone ormai consolidato, citando precedenti conformi dello stesso TAR Lombardia, del TAR Sardegna e del TAR Piemonte. Già lo scorso 27 novembre 2025, sempre il TAR di Brescia aveva affermato in una pronuncia sull’autorizzazione unica per impianti agrivoltaici che un contratto preliminare di compravendita costituisce titolo idoneo, proprio grazie alla tutela in forma specifica garantita dall’articolo 2932 del codice civile. La novità del 2026 è che questo principio viene ora applicato in modo esplicito e dettagliato alla PAS, il canale autorizzativo di gran lunga più utilizzato per gli impianti fotovoltaici di taglia media e medio-grande.

L’impatto sistemico di questa giurisprudenza si intreccia con i numeri della transizione energetica. I traguardi stabiliti dal PNIEC 2024 prevedono che l’Italia raggiunga circa 131 GW di potenza rinnovabile installata entro il 2030, con un incremento di 74 GW rispetto al 2021, di cui 57 GW dovranno arrivare dal fotovoltaico e 17 GW dall’eolico. Sono cifre che si traducono in decine di migliaia di nuovi impianti da installare nei prossimi anni. Se ogni pratica PAS venisse impantanata per mesi in attesa di un atto notarile che potrebbe richiedere settimane di istruttoria, visure catastali e rogiti, la tabella di marcia sarebbe irrealistica. Semplificare la prova della disponibilità dell’area non è un cavillo per addetti ai lavori: è una condizione necessaria per fare entrare in esercizio la potenza che serve al Paese.

Ora che fai?

Detto in due frasi: se stai valutando di installare un impianto fotovoltaico su un terreno che non è ancora tuo ma per cui hai firmato un compromesso, la strada della PAS ora è percorribile. Non devi più aspettare il rogito, con tutte le incertezze di tempi che questo comporta. Puoi presentare la dichiarazione al Comune, allegare il preliminare e dimostrare che quell’accordo ti autorizza a procedere con le attività funzionali all’ottenimento del titolo. A questo punto, anche la scelta tra iter semplificato e autorizzazione unica diventa più lineare: la PAS, che prevede la possibilità di avviare i lavori dopo trenta giorni dalla presentazione senza necessità di ulteriori atti autorizzativi espliciti, accorcia i tempi rispetto all’autorizzazione unica e, adesso, anche i presupposti per accedervi sono meno stringenti.

Ovviamente, non è tutto oro automatico. Il preliminare deve essere scritto in modo chiaro, deve identificare esattamente l’area, deve contenere l’impegno delle parti e, soprattutto, deve prevedere la possibilità per il promissario acquirente di compiere sin da subito le attività necessarie all’iter autorizzativo. Un compromesso scritto a mano su un foglio di quaderno, senza data certa e senza clausole specifiche, continuerà a non bastare. È uno snodo che richiede attenzione nella stesura, ma che elimina il collo di bottiglia principale: la pretesa, da parte di molti uffici tecnici comunali, di vedere il titolo di proprietà già consolidato. Con questa sentenza, la giurisprudenza amministrativa dice chiaramente che quella pretesa non ha base giuridica. Il percorso autorizzativo si alleggerisce e si accorcia.

Se stai valutando un impianto, la burocrazia fa meno paura di quanto non facesse fino a pochi mesi fa. Il contratto preliminare è ora un biglietto d’ingresso valido per la procedura semplificata, e i numeri del PNIEC dicono che non sei solo: c’è un’intera traiettoria industriale che spinge nella tua stessa direzione. La sentenza del TAR di Brescia, pubblicata lo scorso 1° aprile e passata in giudicato, è già un punto di riferimento per gli operatori. Chi deve autorizzare un impianto, adesso, ha uno strumento in più per farlo senza rincorrere notai. E chi vuole investire, un motivo in meno per rimandare.