In Lombardia e Piemonte i tetti sono già stati raggiunti, in Veneto si prospettano margini più ampi
Prendete un agricoltore della Bassa Padana. Ha quaranta ettari, in parte argillosi e poco generosi, su cui da tempo pensa di installare pannelli rialzati lasciando sotto le colture. Il progetto per un impianto agrivoltaico è già in mano ai tecnici, i conti tornano: coprirebbe il fabbisogno di una piccola comunità e garantirebbe una rendita integrativa stabile. Poi presenta la domanda e l’ufficio regionale la dichiara improcedibile. Nessun difetto nel progetto, nessun vincolo paesaggistico insormontabile. Semplicemente, nella sua provincia è già stato raggiunto il limite dello 0,8 per cento della superficie agricola destinabile alle rinnovabili. La sua terra può produrre energia, ma una legge glielo impedisce. È quanto accade da qualche settimana in Lombardia, e aiuta a capire cosa stia succedendo con le nuove norme regionali sulle aree idonee.
Il meccanismo è figlio del decreto legislativo 190 del 2024, che ha chiesto alle Regioni di stabilire dove e in che misura si possano installare impianti a fonti rinnovabili. La Lombardia è stata tra le prime a muoversi, approvando la legge regionale n. 10 del 21 maggio 2026. Dentro c’è una soglia secca: gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici a terra possono occupare al massimo lo 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata regionale, cioè il minimo sindacale consentito dalla norma nazionale. Superata quella cifra, ogni nuova richiesta – e anche quelle già in attesa – diventa automaticamente improcedibile. Il risultato è che in diverse province il tetto è già scattato, bloccando decine di pratiche sul nascere.
Limiti stringenti e corsa regionale: il puzzle delle aree idonee
La soluzione, o almeno il tentativo di mettere ordine, sta proprio nelle leggi regionali che dopo il decreto 190/2024 devono definire le aree idonee. Ogni Regione sta scrivendo la sua. L’Emilia-Romagna, con la legge regionale n. 5 del 2026, ha fissato un tetto più ampio: l’1,5 per cento della SAU regionale, più un limite del 2,5 per cento a livello comunale. Una differenza che può sembrare tecnica ma che in pratica lascia più spazio ai progetti, specie nelle zone a forte vocazione agricola dove il fotovoltaico convive con le colture.
Il Piemonte, invece, ha scelto una linea dura. Il disegno di legge approvato in primavera fissa anche qui il limite allo 0,8 per cento della SAU regionale, la soglia più bassa possibile. Dentro c’è un’ulteriore stretta: le opposizioni in Consiglio stanno spingendo per introdurre paletti ancora più restrittivi sui sistemi di accumulo (BESS) e proprio sull’agrivoltaico, accusato di sottrarre terreno alle produzioni alimentari. Se passassero quegli emendamenti, per un agricoltore piemontese sarebbe ancora più difficile replicare l’investimento immaginato dal collega lombardo.
In questo puzzle normativo, il Veneto si muove in direzione opposta. La Giunta regionale ha pronta una bozza che punta ad ampliare le zone idonee, con l’obiettivo di portare il progetto di legge in approvazione entro luglio 2026. Se il testo venisse confermato senza modifiche, sarebbe la prima Regione a superare deliberatamente la soglia minima nazionale, offrendo margini più generosi a chi vuole investire. Per un’impresa agricola o energetica, oggi, la geografia normativa comincia a pesare quanto i vincoli di rete.
Cosa significa tutto questo per un cittadino o una piccola azienda? Che la finestra per presentare una domanda non è uguale ovunque. In Lombardia e in Piemonte, con ogni probabilità, i tetti sono già stati raggiunti o lo saranno a breve in molti comuni. In Emilia-Romagna c’è ancora respiro. In Veneto, se la legge passerà come annunciato, potrebbero aprirsi opportunità interessanti. La convenienza economica di un impianto agrivoltaico – che può ripagarsi in 7-10 anni con i ricavi dell’energia e gli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici – rischia di essere vanificata dalla semplice collocazione geografica dell’appezzamento.
Lo scontro con la giustizia: i nuovi limiti reggeranno?
A complicare il quadro, pochi giorni fa è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe rimettere tutto in discussione. Il 18 giugno 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno scritto un principio chiaro: l’amministrazione non può usare limiti astratti e percentuali rigide per fermare un progetto agrivoltaico, neppure nella fase iniziale di screening. Va fatto un bilanciamento concreto degli interessi in gioco, caso per caso. Le delibere regionali che fissano tetti percentuali e le trasformano in divieti automatici – ha spiegato il Consiglio – rischiano di violare questo principio.
La legge lombarda, con la sua clausola di improcedibilità automatica, finisce esattamente nel mirino di quella sentenza. Secondo gli esperti, la scelta regionale potrebbe configurare un eccesso di delega rispetto al decreto 190/2024, specie quando l’effetto preclusivo si abbatte su procedimenti già avviati, indipendentemente dal loro stato di avanzamento. In altre parole: bloccare un impianto già progettato, con autorizzazioni in corso, solo perché nel frattempo è stata raggiunta una percentuale statistica, potrebbe non reggere di fronte a un ricorso.
Per gli agricoltori e le imprese che oggi si vedono restituire la domanda con un timbro di improcedibilità, la strada diventa stretta ma non senza uscita. Conviene monitorare l’evoluzione normativa e, dove possibile, valutare le Regioni che ancora offrono margini: l’Emilia-Romagna oggi, il Veneto fra qualche mese, se il progetto di legge manterrà l’impostazione annunciata. La transizione energetica, in questa fase, passa anche dalla pazienza e dalla scelta del terreno giusto – in tutti i sensi.




