La scadenza era fissata al 5 agosto 2026 e solo l’Italia ha notificato il pieno recepimento delle norme
Ventisei su ventisette. È il numero con cui la Commissione europea ha fotografato, lo scorso 25 settembre, lo stato di recepimento della direttiva sul mercato dell’idrogeno e del gas decarbonizzato. Secondo la comunicazione della Commissione sulle decisioni in materia di energia, alla scadenza prevista solo l’Italia aveva notificato il pieno recepimento delle nuove regole. Agli altri 26 Paesi Bruxelles ha inviato lettere di messa in mora, il primo passo formale di una procedura d’infrazione. Il paradosso è evidente: l’Unione ha negoziato a lungo un pacchetto per costruire un mercato europeo dell’idrogeno, e poi quasi nessun governo lo ha trasformato in legge nei tempi stabiliti. A oltre un mese dalla decisione, conta meno la cronaca della procedura e più ciò che quel ritardo racconta.
Ventisei Stati e un’eccezione: l’idrogeno resta fermo al confine nazionale
La scadenza era nota da tempo. Gli Stati membri avevano fino al 5 agosto 2026 per recepire la direttiva nel diritto nazionale, come ricordava già al momento dell’approvazione l’analisi dello studio Cleary Gottlieb sul nuovo pacchetto. Entro quella data i governi dovevano anche notificare alla Commissione le misure adottate. Quasi nessuno l’ha fatto.
Qui serve una distinzione che nel dibattito pubblico si perde spesso. Una direttiva approvata a Bruxelles è un atto vincolante, ma non opera da sola: fissa obiettivi e diritti che ogni Stato deve tradurre in norme proprie. Finché questo passaggio non avviene, chi vuole investire in infrastrutture o produzione di idrogeno si muove in un quadro che esiste a livello europeo ma non nel Paese in cui deve concretamente costruire. E l’idrogeno, tema industriale per eccellenza, non è l’unico fronte rimasto indietro.
Il diritto di condividere energia che esiste solo a Bruxelles
Lo stesso 25 settembre la Commissione ha aperto un secondo capitolo, molto più vicino alle famiglie e ai piccoli produttori. Entro il 17 luglio 2026 gli Stati dovevano notificare il recepimento di due disposizioni della direttiva 2024/1711, che riforma il mercato elettrico: la libera scelta del fornitore, prevista dall’articolo 4 modificato, e il diritto alla condivisione dell’energia, introdotto dal nuovo articolo 15a. Alla data della comunicazione,
18 Paesi non avevano notificato il pieno recepimento entro il termine.
Che cosa significa, in concreto, l’articolo 15a? Come spiega una guida pubblicata da Legal 500 sulla condivisione dell’energia verde, la norma stabilisce che i clienti attivi, cioè chi produce e consuma energia, hanno diritto a condividere tra loro energia rinnovabile, sulla base di accordi privati oppure attraverso un’entità giuridica. È un diritto pensato per chi ha un impianto sul tetto e vuole cedere l’energia in eccesso a un vicino, a un familiare, a un’altra utenza. Scritto nella direttiva, però, non basta: senza una legge nazionale che definisca procedure, contratti e ruolo dei gestori di rete, resta una possibilità teorica.
C’è poi un dettaglio che rende il quadro più ambiguo. Sempre secondo la stessa guida, in Slovacchia i servizi di batteria virtuale sono stati introdotti molto prima che la legislazione europea codificasse ufficialmente il concetto di condivisione dell’energia. In altre parole, in alcuni casi il mercato ha anticipato la legge, trovando spazi nelle norme esistenti. Il che rovescia la prospettiva: se gli operatori sanno muoversi prima delle regole, il problema non è la mancanza di idee o di domanda. È il ritardo con cui gli Stati danno certezza giuridica a ciò che Bruxelles ha già deciso. E quando la legge arriva in ritardo rispetto al mercato, a pagare sono soprattutto i soggetti più piccoli, quelli che non hanno uffici legali in grado di lavorare negli interstizi normativi.
Lettere, pareri motivati e progetti che aspettano
Lo strumento con cui la Commissione reagisce è la procedura d’infrazione, e non è la prima volta che la usa in questo campo. Già nel marzo 2025, come ricostruisce il pacchetto di infrazioni in materia di energia, Bruxelles aveva inviato lettere di messa in mora a 26 Stati membri per il mancato recepimento completo della direttiva sul mercato elettrico. Lo stesso documento mostra il passo successivo: la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Croazia, Polonia e Portogallo per non aver notificato le misure di recepimento. È lo schema classico: prima la lettera, poi il parere motivato, infine l’eventuale ricorso alla Corte di giustizia. Un percorso che ha i suoi tempi, e che non sempre coincide con quelli dell’economia reale.
Il settore dell’idrogeno lo aveva detto con chiarezza. Ad aprile 2026, in un documento inviato alla consultazione sul quadro delle rinnovabili dopo il 2030, Hydrogen Europe scriveva che, quasi un anno dopo la scadenza, la maggior parte degli Stati membri non aveva recepito nelle legislazioni nazionali le norme della direttiva legate all’idrogeno. La conseguenza, secondo l’associazione, era concreta: «le decisioni di investimento vengono rinviate e i progetti mancano le loro scadenze».
È qui che il ritardo smette di essere una questione tecnica. L’Europa ha scritto le regole del mercato dell’idrogeno e il diritto dei cittadini a condividere l’energia che producono, ma alla fine di settembre quasi ovunque mancava la legge nazionale che li rende operativi. Le procedure d’infrazione seguiranno il loro corso, lettera dopo lettera. Resta da capire se arriveranno prima che gli investimenti trovino altre destinazioni, e chi si muoverà per primo: gli Stati, o i progetti costretti nel frattempo ad aspettarli.




