Il regolamento sulle biomasse è stato notificato a Bruxelles

Il regolamento sulle biomasse è stato notificato a Bruxelles

La notifica alla Commissione Ue avvia i tre mesi di standstill previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico

24 giugno 2026. Nove anni e un giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, l’Italia ha notificato alla Commissione Europea lo schema di regolamento per l’aggiornamento del DM 186. Un passo tecnico che arriva in piena estate e che, per diventare operativo, dovrà attendere la fine del periodo di standstill fissato al 25 settembre 2026. Tre mesi esatti di silenzio normativo durante i quali Bruxelles e gli altri Stati membri potranno esaminare il testo, presentare osservazioni o chiedere modifiche. Per il settore del riscaldamento a biomasse combustibili solide — una fetta non marginale del termico italiano, fatta di produttori, installatori, enti di certificazione e laboratori — significa una sola cosa: si ricomincia a parlare di regole, ma la partita vera si aprirà soltanto in autunno.

Cosa scatta oggi

Il cronometro della procedura di notifica è partito con la ricezione del dossier da parte della Commissione, registrata con il numero 2026/0314/IT. Da quel momento decorrono i novanta giorni previsti dalla Direttiva (UE) 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico. La scadenza, indicata nel sistema TRIS, è inequivocabile: 25 settembre 2026. Fino a quella data il regolamento non potrà essere adottato in via definitiva dall’Italia. Poi, salvo obiezioni, il via libera. Il testo notificato è uno schema di regolamento adottato in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Testo Unico dell’Ambiente che costituisce l’architrave normativo in materia. Questo dettaglio non è secondario: l’aggiornamento si incardina in un impianto legislativo già consolidato, evitando scorciatoie o decretazioni d’urgenza che avrebbero potuto sollevare attriti con Bruxelles.

Che cosa contenga esattamente il nuovo schema, al momento, non è pubblico nei dettagli. Il sistema TRIS riporta la notifica ma non allega il testo integrale. Restano quindi da chiarire quali parametri tecnici verranno rivisti, se ci saranno modifiche ai requisiti emissivi, alle procedure di prova o ai criteri di accreditamento degli organismi di certificazione. L’unica certezza è che il regolamento aggiorna il DM 186/2017, e questo basta per inquadrarne la portata.

Le fondamenta del 2017

Per capire perché questa revisione sia attesa da quasi un decennio bisogna tornare al 18 dicembre 2017, quando sulla Gazzetta Ufficiale venne pubblicato il decreto ministeriale 186/2017. Quel regolamento, firmato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha definito per la prima volta una disciplina organica per la certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide: stufe, caldaie, termocamini e inserti che bruciano pellet, legna o cippato. Requisiti tecnici, procedure di verifica, competenze degli organismi di certificazione: tutto veniva incasellato in un quadro che doveva garantire qualità, sicurezza e prestazioni ambientali. Il decreto ha dato ossigeno a un mercato che in quegli anni correva, trainato dagli incentivi del Conto Termico e dalle detrazioni fiscali.

Ma quel quadro è rimasto fermo al 2017. Nove anni in cui la tecnologia dei generatori è evoluta, le norme tecniche europee — su tutte le serie UNI EN 303-5 e UNI EN 14785 — sono state aggiornate più volte, e le esigenze del mercato sono cambiate. Basti pensare all’irruzione dei generatori ibridi, ai sistemi di controllo elettronico della combustione, ai progressi nella misurazione delle polveri sottili. Un regolamento pensato per la realtà del 2017 rischiava di diventare un vestito stretto per produttori e laboratori, costretti a navigare tra riferimenti datati e prassi consolidate ma non codificate. La revisione non è quindi un esercizio burocratico: è un riallineamento necessario tra la norma e il mercato reale.

Aspettando settembre

Con la notifica del 24 giugno inizia il vero conto alla rovescia. Il periodo di standstill è una cornice di sicurezza che il diritto europeo impone per evitare che uno Stato membro introduca regole tecniche suscettibili di creare ostacoli agli scambi prima che la Commissione e gli altri paesi abbiano potuto valutarle. In pratica, per tre mesi il testo rimane congelato. Nessun allarme particolare, sia chiaro: le notifiche italiane in materia ambientale raramente incontrano opposizioni frontali, soprattutto quando si tratta di aggiornare normative esistenti senza introdurre barriere tecniche nuove. Ma la prudenza non è mai troppa,
e gli operatori lo sanno bene.

Che cosa succede in queste settimane? I laboratori di prova accreditati, gli enti di certificazione, i consorzi dei produttori di apparecchi e di combustibili studiano le bozze che circolano informalmente, preparano osservazioni, aggiustano le proprie procedure interne. Perché il punto non è se il regolamento arriverà — arriverà, dopo il 25 settembre — ma quanto tempo servirà dopo lo sblocco perché venga recepito nella prassi quotidiana. Un regolamento tecnico non vive nel momento della firma: vive quando i laboratori aggiornano i propri manuali di prova, quando gli organismi di certificazione formano i propri auditor, quando le aziende riprogettano i componenti per adeguarsi ai nuovi requisiti. La filiera ha imparato a convivere con tempi lunghi, ma nove anni sono un’eternità anche per i cicli della regolazione tecnica. La domanda che aleggia tra gli addetti ai lavori è semplice: basteranno i mesi tra settembre e la fine dell’anno per mettere a terra le nuove regole senza intoppi?
La risposta, come sempre in questi casi, dipenderà dalla qualità tecnica del testo e dalla rapidità con cui il Ministero pubblicherà decreti attuativi e circolari esplicative.

Il 25 settembre è la data da segnare: lì si capirà se il nuovo regolamento aprirà davvero una fase diversa per il riscaldamento a biomasse in Italia.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🍪 Impostazioni Cookie