La procedura autorizzativa semplificata resta la principale criticità per gli investimenti nel settore

Mettetevi nei panni di chi ha lavorato mesi su un progetto fotovoltaico: arrivano le prescrizioni della Soprintendenza e la domanda diventa una sola — «questo impianto è ancora mio?». Non è una domanda teorica. È il punto da cui muove la sentenza n. 933/2026 del Tar Marche, pubblicata il 13 luglio scorso. Il tribunale amministrativo ha fissato un principio che tocca direttamente chi sviluppa impianti a fonti rinnovabili: le modifiche imposte durante l’autorizzazione non possono trasformare il progetto in un’altra cosa.

Il confine tra orientare e snaturare

Il nodo è la procedura autorizzativa semplificata, la Pas, per gli impianti a fonti rinnovabili. Già a giugno, la sentenza del Tar Marche ha stabilito che le prescrizioni possono orientare il progetto ma non snaturarlo, e soprattutto non possono arrivare senza il confronto procedimentale della conferenza di servizi. In altre parole: un ente può chiedere aggiustamenti, ma non può imporre uno stravolgimento a colpi di condizioni.

Il principio di proporzionalità, spiega il tribunale, vale anche quando a chiedere le modifiche sono insieme la Soprintendenza e la commissione Pnrr-Pniec. Con questa decisione il Tar Marche consolida la sua giurisprudenza in tema di salvaguardia degli impianti a fonte rinnovabile. È una buona notizia per chi progetta, perché riduce l’arbitrarietà e obbliga a motivare ogni richiesta alla luce dell’impianto reale, non di un modello astratto.

Ma un principio chiaro, da solo, non cancella i mesi che i progetti continuano ad accumulare. Il problema si sposta dal merito delle prescrizioni ai tempi del procedimento.

I mesi che pesano più delle prescrizioni

Il principio del Tar Marche indica una direzione, ma per chi investe il tempo è denaro. Un’analisi pubblicata a luglio da QualEnergia mostra che i tempi di autorizzazione per il fotovoltaico in Italia superano di circa 12 mesi il limite massimo di 24 mesi previsto dalla direttiva europea Red III. In pratica, un impianto che secondo le regole europee dovrebbe essere autorizzato in due anni in Italia ne impiega in media tre. Ogni mese in più è un costo in più: progettazione da aggiornare, garanzie da tenere aperte, finanziamenti da rinegoziare.

Se le regole iniziano a chiarirsi, i numeri raccontano ancora una corsa a ostacoli. Eppure un altro tribunale, in un caso simile, ha già dato un segnale importante.

Il precedente siciliano e la direzione di marcia

Non è solo il Tar Marche a muoversi in questa direzione. Lo scorso marzo, con la sentenza n. 735/2026, il Tar Palermo ha accolto il ricorso proposto da Monreale Solar, società veicolo del gruppo Nexta Capital Partners assistita dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, annullando le prescrizioni contenute nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale che avevano comportato lo stralcio di una parte rilevante di un progetto fotovoltaico di circa 90 MW.

La decisione siciliana va nella stessa direzione: se una prescrizione cancella una porzione importante dell’impianto, non è più un semplice aggiustamento, è una decisione che deve essere motivata e proporzionata. Resta da capire quanto questo orientamento inciderà sulle conferenze di servizi, ma la direzione è ormai tracciata.

Chi sviluppa impianti rinnovabili oggi ha dalla sua una giurisprudenza più attenta alla proporzionalità: può contestare prescrizioni che snaturano il progetto, ma deve mettere in conto tempi ancora lontani dagli standard europei.