Il Tar lombardo ha annullato l’azzeramento delle componenti Pcomb e Ptrasp per le biomasse

Ottanta euro a megawattora. È il valore che separa un impianto a biomassa dalla sostenibilità economica, secondo i calcoli della Compagnia Energetica Bellunese (Ceb). E il Tar Lombardia, lo scorso 19 giugno, ha dato ragione all’operatore di Longarone, annullando in parte la delibera 305/2024 dell’Arera che azzerava le componenti Pcomb e Ptrasp. Nei giorni scorsi, l’Autorità ha deciso di impugnare la sentenza, ma il dado tecnico è già tratto: le nuove regole sono comunque in vigore dal 1° luglio.

Il taglio da 80 euro

Pcomb è la componente che copre il costo del combustibile; Ptrasp quella per il suo trasporto. Nel meccanismo dei Prezzi Minimi Garantiti (Pmg), queste voci servono a riconoscere i costi vivi di approvvigionamento della risorsa legnosa. Secondo i calcoli prodotti in giudizio dalla stessa Ceb, contenuti nella sentenza n. 3278 dello scorso 19 giugno, azzerare queste due voci ridurrebbe un Pmg pieno – stimato in circa 250 €/MWh – di circa 80 €/MWh. Un taglio che, senza quelle due componenti, renderebbe l’adesione al regime economicamente insostenibile per molti impianti. Dietro questa cifra, però, c’è uno scontro giuridico che rivela le crepe nel sistema di calcolo dei prezzi minimi.

Il paradosso regolatorio

Non si tratta solo di una controversia sui numeri. La pronuncia del Tar ha infatti messo in luce un paradosso regolatorio. Già nel 2023, il legislatore era intervenuto con l’articolo 3-ter del decreto-legge 57/2023 (convertito nella Legge 95/2023), modificando il decreto legislativo 28/2011 per estendere anche a biogas e biomasse la possibilità di accedere a un regime di prezzi minimi garantiti. Un’apertura attesa dal settore, che si è subito scontrata con la delibera attuativa 305/2024 di Arera.

L’Autorità, nel disciplinare i Pmg, ha azzerato le componenti di costo del combustibile e del trasporto per gli impianti a biomassa, basandosi su un rapporto di Rse (Ricerca sul Sistema Energetico). Il giudice amministrativo ha però rilevato un difetto di istruttoria non da poco: né il rapporto Rse né la delibera spiegavano perché anche la componente di trasporto dovesse essere azzerata. Ancora più a fondo, lo studio legale Clp Lex, che ha commentato la pronuncia, sottolinea come il regolatore non possa applicare un trattamento uniforme senza verificare le diverse condizioni economiche degli operatori. Tradotto: un impianto a Belluno e uno in pianura padana hanno costi logistici radicalmente diversi, e un taglio lineare rischia di essere punitivo per chi opera in contesti orograficamente più complessi.

Cosa cambia per gli impianti

Dal 1° luglio, infatti, sono già in vigore le nuove modalità di calcolo introdotte dalla delibera 174/2026/R/eel, emanata da Arera il 19 maggio scorso. L’impugnazione della sentenza davanti al Consiglio di Stato, però, aggiunge un ulteriore strato di incertezza. Gli operatori si trovano a navigare un regime ibrido: da un lato le regole aggiornate, dall’altro gli effetti di una sentenza che ha ritenuto illegittimo l’azzeramento di Pcomb e Ptrasp, ma che ora è sub iudice.

La domanda che resta aperta è se e quando i gestori potranno concretamente recuperare quegli 80 €/MWh che, stando ai calcoli di Ceb, fanno la differenza tra la chiusura e la sopravvivenza. Perché se è vero che la delibera 174/2026 ha aggiornato il quadro, è altrettanto vero che senza un pronunciamento definitivo sulla legittimità di quei tagli, l’efficacia del recupero resta appesa a un filo.

La partita sui Pmg non è solo tecnica: è un termometro della volontà politica di sostenere la generazione da biomasse in un momento in cui il settore ha bisogno di certezze. Mentre il Consiglio di Stato si prepara a sbrogliare la matassa, il segnale che arriva dal Tar è chiaro: non si possono ignorare le specificità di ogni impianto dietro lo schermo di un calcolo uniforme.