La Consulta ha giudicato legittimo il divieto, ma per gli impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati resta sempre consentita l’installazione

Immaginate di avere un’azienda agricola con un terreno produttivo e di voler integrare il reddito con un impianto fotovoltaico. Di fatto la domanda non è più se installare i pannelli, ma dove e come farlo senza perdere la destinazione agricola del terreno. A rispondere sul piano delle regole è arrivata lo scorso 14 aprile la sentenza 127/2026 della Corte costituzionale: il divieto di fotovoltaico a terra nelle aree agricole resta, ma non chiude tutte le porte.

Un campo, una decisione e una domanda

Partiamo da una situazione concreta. Un’impresa agricola che possiede un’area produttiva e vuole installare pannelli a terra incontra un vincolo preciso: il divieto di fotovoltaico a terra nelle aree agricole introdotto già nel maggio 2024 dal decreto-legge n. 63/2024, il cosiddetto Decreto Agricoltura. Non tutte le aree però sono uguali: il divieto si applica soltanto alle aree agricole produttive, mentre restano salve le deroghe per cave, miniere, aree delle Ferrovie, aeroporti, zone di rispetto della fascia autostradale e aree interne a impianti industriali. Lo stesso decreto ha escluso dal divieto la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici.

Chi coltiva o possiede un’area produttiva, quindi, non può semplicemente coprire il suolo con moduli tradizionali: deve distinguere tra aree produttive e altre e ragionare su come mantenere l’uso agricolo. Resta aperta una domanda: cosa prevede davvero la normativa per chi possiede o coltiva un’area agricola produttiva?

Il verdetto della Consulta: il divieto resta, ma non per tutti

A rispondere a questo dubbio è arrivata la sentenza 127/2026. La Corte costituzionale ha riunito i giudizi iscritti ai numeri 136, 137, 138 e 139 del registro ordinanze 2025 e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024 e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190/2024. In parole semplici: il giudice delle leggi ha ritenuto corrette le norme che vietano l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, pur con una serie di eccezioni.

La questione era stata sollevata dal TAR Lazio già nel maggio 2025, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/1999. La norma al centro del giudizio è quella che il comma 1 dell’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 ha aggiunto come comma 1-bis all’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nel frattempo, il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 ha modificato il titolo dello stesso decreto legislativo per recepire la direttiva (UE) 2023/2413.

La sentenza è giuridicamente vincolante per tutti i casi analoghi ed è stata salutata da Governo e organizzazioni agricole come una vittoria nella protezione dei suoli agricoli. Il divieto, quindi, resiste al vaglio costituzionale. Ma resta un passaggio stretto: come si installa un impianto senza collocare i moduli a terra e senza compromettere la produzione agricola?

La strada obbligata: moduli elevati e regole UE

Qui entra in gioco la modifica introdotta dal decreto-legge n. 175/2025, lo scorso novembre. Ha inserito l’art. 11-bis nel decreto legislativo n. 190/2024: è comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. In pratica, non si tratta di un’eccezione marginale, ma della strada che resta percorribile per chi vuole produrre energia su suolo agricolo senza rinunciare alla coltivazione.

Le imprese possono continuare a perseguire i propri obiettivi attraverso impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, capaci di combinare produzione energetica e attività agricola. Il punto non è secondario: secondo Elettricità Futura, per raggiungere l’obiettivo del piano elettrico 2030/REPowerEU in Italia si dovrebbero installare 84 GW, di cui 57 GW di fotovoltaico. Con il divieto di impianti a terra nelle aree produttive, una quota rilevante della nuova potenza dovrà trovare spazio in soluzioni compatibili con l’agricoltura.

Il quadro europeo aiuta a capire che la norma italiana non è scontata. Secondo SolarPower Europe, solo 5 dei 18 Stati membri dell’UE hanno una definizione legale di agrivoltaico; l’Italia, con la possibilità di moduli elevati, ha scelto una via normata per integrare energia e agricoltura. La scelta tecnica, quindi, non è tra pannelli e raccolto, ma tra diversi modi di integrare energia e agricoltura.

Chi opera in area agricola non deve rinunciare al fotovoltaico: deve progettarlo in forma agrivoltaica, con moduli sollevati da terra, e verificare fin da subito la compatibilità con la produzione agricola.