Il Consiglio di Stato ridisegna il cumulo per i progetti eolici in attesa di autorizzazione

Non è la ventosità del sito a decidere il destino di un parco eolico in Basilicata: è un aggettivo qualificativo. «Esistenti e/o approvati»: due parole dell’allegato V alla parte II del codice dell’ambiente separano i progetti che contano da quelli che svaniscono dal calcolo del cumulo. La sentenza depositata lo scorso agosto comincia da qui, come ricostruisce Giuseppe Carlomagno in un’analisi pubblicata su pv magazine Italia. Il caso nasce dal ricorso di FRI-EL s.p.a. contro il giudizio di non assoggettabilità a VIA concesso al progetto di un parco eolico della concorrente OPR Wind 10 s.r.l., come documentato nel provvedimento consultabile sul portale della giustizia amministrativa. La società appellante era titolare di un progetto eolico di 61,2 MW nei medesimi comuni interessati dall’impianto della società assistita dall’avvocato Carlomagno. Il T.A.R. Basilicata aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato, confermando l’esito, ha però fissato due principi destinati a pesare su tutto il settore.

Il cumulo che restringe il campo

Il primo principio riguarda il cumulo. La base normativa resta il combinato disposto dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011 e delle Linee Guida Nazionali (DM 10 settembre 2010), che, come ricostruito da un’analisi di energiaoltre.it, imponeva di valutare gli impatti cumulativi su tre insiemi: impianti in esercizio, impianti già autorizzati ma non ancora realizzati e impianti per i quali i procedimenti fossero ancora in corso. Il Consiglio di Stato ha invece, come spiega Giuseppe Carlomagno, cristallizzato una lettura restrittiva: nel calcolo entrano solo i progetti già realizzati o già approvati. «I “progetti esistenti e/o approvati” di cui all’allegato V alla parte II del codice dell’ambiente — sono le parole di Carlomagno — sono solo quelli già realizzati o già approvati, e non quelli in itinere». Restano fuori i progetti meramente in corso di autorizzazione, non ancora assentiti.

La torsione rispetto al quadro del 2010 è netta. Le Linee Guida Nazionali includevano esplicitamente anche i procedimenti pendenti; la pronuncia li espunge. In un territorio come quello lucano, dove si sovrappongono più iniziative da decine di megawatt, l’effetto è concreto: un progetto concorrente in attesa di autorizzazione non può più allargare artificialmente il perimetro di valutazione di un impianto vicino. Il cumulo, che serve a sommare gli effetti di più impianti su suolo, paesaggio e rete, si restringe agli impianti che hanno già superato la fase autorizzativa o sono in esercizio. Per lo screening di OPR Wind 10 s.r.l. questo ha significato un perimetro più contenuto e un giudizio di non assoggettabilità che regge al vaglio del Consiglio di Stato.

Connessione di rete: progettare dopo, valutare prima

Se il cumulo si restringe, un’altra partita tecnica si gioca sul cavo di connessione. La sentenza chiarisce, nelle parole di Carlomagno, che le opere di connessione alla rete elettrica nazionale non devono essere compiutamente progettate in sede di verifica di assoggettabilità a VIA: è sufficiente «una rappresentazione fedele e realistica dello stato della progettazione al momento dell’istanza». Ne consegue che la loro assenza non vizia il giudizio di screening già reso. Il paradosso è che questa flessibilità non è un lasciapassare: lo stesso Carlomagno puntualizza che le opere di connessione di successiva progettazione dovranno comunque essere sottoposte a propria valutazione ambientale prima dell’autorizzazione finale dell’impianto. In altre parole, la rete si può disegnare dopo, ma si deve valutare prima di accendere le turbine. La pronuncia ammette anche la progressiva implementazione del progetto: come riporta LegalCommunity, il progetto può subire rivisitazioni, aggiunte e perfezionamenti successivi senza che ciò costituisca, di per sé, un vizio del giudizio ambientale già espresso.

Chi vince e chi paga il conto del rinvio

Il vantaggio di una lettura così restrittiva emerge guardando i numeri. Nel caso lucano la società appellante era titolare di un progetto da 61,2 MW negli stessi comuni della società concorrente. Se nel cumulo fossero entrati anche i progetti in corso, l’operatore avversario avrebbe potuto argomentare che l’intera trasformazione del territorio andava valutata insieme. Il Consiglio di Stato lo esclude, e lo fa con un argomento di sistema: includere progetti solo ipotetici nella valutazione ambientale rischierebbe di favorire «iniziative meramente ostruzionistiche tra operatori concorrenti». Il messaggio è che il contenzioso ambientale non deve diventare uno strumento di blocco competitivo.

Ma il conto non sparisce: si sposta. Lo screening diventa più veloce, ma la conformità ambientale delle connessioni resta un passaggio ineludibile prima dell’autorizzazione finale. Chi sviluppa l’impianto non può considerare chiusa la partita con il giudizio di non assoggettabilità: dovrà completare la valutazione delle opere di rete, e ogni rivisitazione progettuale andrà verificata. La sentenza non è un colpo di spugna, è un rinvio. Le turbine non si accendono finché il cavo non ha superato il proprio vaglio ambientale.