La sentenza chiarisce che nel regime transitorio basta rispettare una sola delle due condizioni previste dalla norma
La storia la conosci già: un terreno incolto, magari alle porte della città, un imprenditore che ci vede un impianto fotovoltaico e il commercialista che frena. «Non rientra nei requisiti, servono troppe carte». Per mesi, forse per anni, quel campo è rimasto erba e sassi perché la norma sembrava un rebus. Poi, lo scorso 30 dicembre, il Consiglio di Stato ha messo nero su bianco quello che in molti sospettavano ma nessuno osava dare per certo: le due lettere maledette, la c-ter e la c-quater, non vanno sommate. Basta rispettarne una. La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Toscana e con essa un principio che ridisegna i contorni dell’idoneità dei terreni per il fotovoltaico a terra. E questo cambia la vita a chiunque stia provando a investire nelle rinnovabili.
Le due lettere che hanno ingannato tutti
La confusione nasceva tutta da un dettaglio apparentemente tecnico. Dentro l’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – la norma che fissa i criteri transitori per stabilire se un’area è idonea a ospitare impianti a fonti rinnovabili – si sono insediate due disposizioni con destini apparentemente intrecciati. Da un lato la lettera c-ter, che riguarda terreni già modificati da attività antropiche, come aree industriali dismesse o cave. Dall’altro la lettera c-quater, introdotta successivamente dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che invece estende la patente di idoneità a superfici non ancora toccate dall’uomo.
E qui è scattato l’equivoco. In diverse regioni, l’interpretazione che andava per la maggiore pretendeva che un terreno dovesse soddisfare entrambe le condizioni – un cumulo impossibile, perché un suolo non può essere allo stesso tempo modificato e non modificato. Il Consiglio di Stato ha smontato questa lettura in modo netto: la lettera c-quater è stata pensata per aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo salva l’operatività della c-ter. Le due norme si pongono in completa autonomia. Se un terreno rispetta i requisiti della c-ter, è autorizzabile. Se invece la c-ter non può essere applicata, allora si guarda alla c-quater. Mai insieme. L’eventuale non operatività della c-quater, ha precisato la sezione, non esclude affatto l’autorizzabilità ai sensi della c-ter. In pratica, come confermato dai giudici amministrativi, nel regime transitorio è sufficiente il rispetto di una sola delle due disposizioni per ottenere il via libera, senza necessità di cumulare le condizioni.
L’Italia accelera, ma i 29 GW fantasma pesano
Il chiarimento non è un esercizio di stile per giuristi. È un tassello che serve a far girare più in fretta gli impianti che ancora mancano all’appello. I numeri raccontano di un Paese che ha ingranato la marcia ma resta drammaticamente in ritardo. L’Italia ha accelerato le installazioni di rinnovabili, passando da una media di 1,7 GW annui nel periodo 2019-2022 a 7,2 GW nel 2025. Un balzo considerevole, che ci colloca tra gli Stati membri più virtuosi nel recepimento delle norme europee sui permessi: secondo un rapporto di SolarPower Europe diffuso nel luglio 2025, Italia, Romania e Slovenia avevano già recepito o iniziato a recepire nel diritto nazionale il 78% delle misure chiave per accelerare la pianificazione e l’autorizzazione delle rinnovabili. Un dato che fa impallidire la Lettonia, ferma al 13%, o Francia, Croazia, Paesi Bassi e Slovacchia, tutte inchiodate al 22%.
Eppure, anche mantenendo questo trend, il conto non torna. Le proiezioni dicono che arriveremmo al 2030 con 101,9 GW di capacità installata, restando 29 GW al di sotto del target fissato dal PNIEC a 131 GW. Ventinove gigawatt fantasma che, secondo le stime elaborate dal TEHA Group, pesano come un macigno sul PIL. Significa che ogni anno perso a discutere su interpretazioni cervellotiche delle norme è un anno in cui lo stivale si allontana dall’obiettivo. Il Consiglio di Stato, confermando in appello la sentenza del TAR Toscana del 2 aprile 2025, ha tolto di mezzo una delle incertezze che più frenavano i proponenti. Oggi un proprietario di terreno sa che non deve dimostrare contemporaneamente la c-ter e la c-quater. Può sedersi a un tavolo, aprire la mappa catastale e verificare una sola condizione. Se il suo campo rientra in quella casella, il progetto può partire. Ogni ettaro in più, ogni autorizzazione sbloccata, avvicina l’Italia a un traguardo che al ritmo attuale resterebbe un miraggio.




