L’aggiornamento recepisce i raffinamenti alle linee guida IPCC del 2019, ma non chiarisce come gestire i piani già approvati
Novanta giorni. Era il termine che il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 aveva fissato per adottare le linee guida Ispra. Ne sono serviti più di un anno: proposta a ottobre 2022, approvazione a febbraio 2023. Lo scorso 27 agosto 2026 il Mase ha pubblicato un nuovo decreto direttoriale, il n. 215, con cui approva l’aggiornamento delle linee guida Ispra per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo. Ne ha dato notizia Staffetta Quotidiana il 28 agosto.
Il paradosso dei novanta giorni
Il decreto legislativo 199/2021 prevedeva che le linee guida fossero adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla pubblicazione, su proposta dell’Ispra. La realtà è andata diversamente: l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta con nota prot. n. 33401 del 12 ottobre 2022, e la prima versione è stata approvata solo con il decreto direttoriale prot. n. 5840 del 22 febbraio 2023. Più di un anno, non novanta giorni.
Il nuovo provvedimento non è un semplice restyling. L’aggiornamento, relativo alla sezione 3, è conseguente all’applicazione delle 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines nelle metodologie utilizzate da Ispra per la stima delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra nell’ambito dell’inventario nazionale. In pratica, chi dovrà redigere i piani di monitoraggio o gestione dovrà farlo con strumenti metodologici più aggiornati e più stringenti. La precedente edizione del 2023, approvata con decreto direttoriale, viene aggiornata sul piano tecnico.
Il vincolo del suolo per contare in Europa
Per capire perché queste linee guida non sono un adempimento burocratico bisogna guardare alla direttiva europea 2018/2001. L’articolo 29, paragrafo 2, stabilisce che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti da rifiuti e residui di origine agricola non forestale sono conteggiati ai fini degli obiettivi della direttiva solo se gli operatori o le autorità nazionali dispongono di piani di monitoraggio o gestione per affrontare gli impatti sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo. Senza quei piani, il contributo di quei volumi agli obiettivi europei semplicemente non esiste.
Il decreto legislativo 199/2021 ha poi tradotto l’obbligo a livello nazionale: gli operatori economici che producono biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli devono disporre di questi piani. L’aggiornamento delle linee guida non tocca quel perimetro, ma cambia il contenuto tecnico con cui i piani vanno costruiti. Se l’Italia allinea l’inventario nazionale ai raffinamenti IPCC del 2019, anche i piani degli operatori dovranno essere coerenti con quelle metodologie: il mancato allineamento può significare, in concreto, l’esclusione dal conteggio RED II.
Nel testo dell’articolo 29 della direttiva il meccanismo è secco: il conteggio è ammesso solo dove operatori o autorità nazionali abbiano piani in essere. Non è una deroga opzionale né un impegno differibile. Per un operatore che produce biocarburanti da rifiuti e residui agricoli, la mancanza di un piano coerente con le metodologie aggiornate può escludere una quota di prodotto dagli obiettivi europei. Ecco perché l’aggiornamento dell’inventario nazionale non è una questione da statistici: entra dentro i bilanci di chi quei biocarburanti li produce e li vende.
Il punto cieco dell’adeguamento
Resta una domanda che il decreto del 27 agosto non sembra risolvere: chi ha già un piano approvato con la versione 2023 dovrà ripresentarlo? Con quali tempi e con quali costi? La vecchia edizione non viene cancellata automaticamente, ma l’aggiornamento tecnico della sezione 3 rischia di rendere i piani esistenti non allineati alle metodologie aggiornate. Il provvedimento approva le nuove linee guida, ma non chiarisce come gestire la transizione per chi è già conforme alla versione precedente. Gli operatori restano in attesa di indicazioni.




