La sentenza sposta il confine dal terreno alla posizione dei moduli, ma restano dubbi sui target europei.

A fine luglio la Corte costituzionale ha scritto una parola quasi definitiva su dove si può installare il fotovoltaico in agricoltura. Il confine non passa più dal tipo di terreno, ma da un dettaglio costruttivo: la posizione dei moduli rispetto al suolo. Con la pronuncia depositata, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63/2024 e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190/2024.

Il dettaglio che separa il vietato dal consentito

La partita nasce dal Decreto Agricoltura. Come ricostruito da PV Tech, già nel maggio 2024 è arrivato il divieto del governo italiano per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli. L’associazione italiana del solare stimò un danno potenziale di 60 miliardi di euro. Il TAR Lazio, a maggio 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117 della Costituzione, anche in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento 2018/1999/UE.

La Consulta ha respinto le censure relative agli articoli 3 e 9, dichiarando legittimo il divieto per il fotovoltaico a terra in zone agricole. Tuttavia, ha separato il destino degli impianti in base alla loro configurazione fisica: il divieto contenuto nell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, tenuto conto del tenore letterale e della finalità della norma, non si applica agli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra. In altre parole, un modulo montato su strutture elevate resta possibile anche su suolo agricolo.

Lo scorso novembre il quadro normativo è stato aggiornato. Come si legge su Agronotizie, il Decreto Legislativo 25 novembre 2024 è stato abrogato e sostituito dalle disposizioni del Decreto Legge 21 novembre 2025 numero 175, che mantiene in vigore le norme previgenti e aggiunge la qualifica di impianto agrivoltaico e ulteriori casi di esenzione dal divieto di impianti fotovoltaici a terra. In particolare, il d.l. n. 175/2025 ha introdotto l’art. 11-bis nel d.lgs. n. 190/2024, che consente l’installazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.

Ma se da un lato il divieto resta in piedi, dall’altro gli obiettivi europei premono: come si conciliano?

Il paradosso degli 84 gigawatt

La Corte ha dichiarato legittimo il divieto a terra, ma resta il numero che incombe. Secondo Elettricità Futura, per raggiungere l’obiettivo del piano elettrico 2030/REPowerEU in Italia si dovrebbero installare 84 GW, di cui 57 GW di fotovoltaico. La sentenza è giuridicamente vincolante per tutti i casi analoghi, e Governo e organizzazioni agricole l’hanno salutata come una vittoria nella protezione dei suoli agricoli. Eppure il conto non torna del tutto: se il suolo agricolo è off-limits e i moduli a terra sono vietati, l’unica via indicata dalla stessa Corte è l’agrivoltaico con moduli non collocati a terra, vale a dire installati su strutture sopraelevate.

Come si legge in un articolo di ANSA sulla pronuncia, la Corte ha escluso che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili. Ma la tensione resta: i target del 2030 richiedono una quota molto alta di nuova capacità fotovoltaica e il vincolo sui terreni agricoli restringe il perimetro utile per i grandi impianti a terra. Il punto non è retorico: la sentenza vincolante non scioglie il nodo tecnico di fondo, lo sposta. Il discrimine tra vietato e consentito è tutto nella collocazione dei moduli rispetto al suolo. Più che il divieto, a decidere i progetti sarà la definizione tecnica di agrivoltaico e la sua applicazione.

Sul campo: regole comuni o deriva nazionale?

Il nodo non è solo italiano. Solo cinque Paesi Ue hanno una definizione giuridica di agrivoltaico, e SolarPower Europe chiede a Bruxelles regole comuni. Senza una definizione condivisa, ogni Paese può fissare soglie diverse per altezza dei moduli, densità degli impianti e resa agricola minima. Il confronto con la Francia è utile: già nell’aprile 2024 Parigi ha pubblicato nuove regole per l’agrivoltaico, consentendo impianti su terreni agricoli con condizioni agronomiche rigorose. Le nuove disposizioni francesi stabiliscono che un impianto agrivoltaico non deve avere un impatto negativo sul potenziale del suolo e deve garantire una perdita di resa agricola inferiore al 10%.

Per chi progetta e installa in Italia, il quadro si traduce in un confine più tecnico che giuridico. La Francia ha scelto una soglia esplicita di perdita di resa agricola, il 10%; in Italia la legge parla di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra e di qualifica di impianto agrivoltaico. La differenza non è solo lessicale: senza regole comuni, il rischio è una deriva autorizzativa in cui ogni Paese costruisce il proprio perimetro. E resta aperta la domanda: in assenza di standard condivisi, l’agrivoltaico crescerà come opportunità o come labirinto autorizzativo?

Per chi progetta e gestisce impianti, la vera variabile non è più il divieto, ma la definizione tecnica di agrivoltaico: altezza moduli e resa agricola accettabile saranno il nuovo campo di negoziazione.