Consulta boccia moratoria Sardegna su rinnovabili in aree non idonee, resta il contenzioso.
Una pratica autorizzativa non è un numero su un elenco: è tempo, progetti e denaro già spesi. In Sardegna, per mesi, tutto poteva restare congelato non per una valutazione tecnica, ma per una scelta politica. Con la sentenza numero 144, depositata il 23 luglio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, nella parte in cui disponeva la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile localizzati nelle aree non qualificate come idonee.
La pratica che aspettava solo un timbro
Per capire la portata della decisione basta pensare a un impianto già progettato, con l’istruttoria quasi conclusa e investimenti già sostenuti. La norma regionale aveva sospeso, fino all’adozione di un regolamento, i procedimenti per gli impianti a fonti rinnovabili in area non idonea. Secondo la ricostruzione di ItaliaOggi, il blocco operava senza alcuna considerazione per lo stato di avanzamento delle istruttorie o per l’entità degli investimenti già sostenuti dagli operatori economici e finiva per colpire anche i procedimenti giunti ormai alla fase conclusiva. Detto altrimenti: non un filtro tecnico, ma un congelamento generalizzato. Per questo la Corte lo ha ritenuto illegittimo. Ma perché la Regione aveva potuto sospendere tutto? La risposta sta nel modo in cui la Consulta ha letto competenze e principi.
Il paradosso del blocco: non idoneo non significa vietato
La sospensione non nasceva da una valutazione tecnica, ma da una lettura sbagliata del concetto di area non idonea. La Corte ha ribadito che la qualificazione di un’area come non idonea non comporta un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati. Così i singoli progetti possono essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi. In pratica non esiste una zona off-limits: esiste una zona dove non valgono le corsie preferenziali, ma dove un progetto può comunque chiedere il via libera.
Per questo la norma regionale è stata dichiarata illegittima per eccesso di competenza legislativa rispetto agli articoli 3 e 4 dello statuto speciale: era incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale. La disciplina sarda è stata inoltre ritenuta illegittima per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
Nel ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dedotto la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», segnatamente dall’art. 20, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. E impedire la realizzazione di impianti già autorizzati non era neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. La decisione si inserisce così nel solco delle sentenze numero 28, 134 e 184 del 2025.
La Regione Sardegna, commentando la pronuncia, ha sottolineato che la Consulta ha confermato che le scelte sull’isola non possono essere assunte prescindendo dal ruolo delle istituzioni regionali e ha riconosciuto il ruolo della pianificazione regionale, valorizzando la specialità statutaria: le Regioni possono incidere sulla localizzazione degli impianti energetici. È qui che nasce una domanda: se la Regione può governare il territorio, cosa succede con la legge statale sulle aree idonee che la Sardegna ha impugnato?
Ripartire, ma senza ignorare le nuove regole
Se la sentenza sblocca il passato, il futuro dipende dal contenzioso avviato dalla Regione. Per chi aveva un impianto in area non idonea, la conseguenza pratica è diretta: la sospensione è venuta meno con la pronuncia e il progetto può essere valutato con i procedimenti ordinari. Vale anche per le pratiche arrivate alla fase conclusiva, che la moratoria aveva fermato senza distinzioni.
Ma il quadro non è fermo. A gennaio 2026 la Regione Sardegna aveva impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge 15 gennaio 2026, n. 4 sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, ritenendola lesiva delle prerogative statutarie e del governo del territorio. In pratica, mentre la sentenza 144 ha tolto il blocco, la partita su dove e come autorizzare gli impianti è stata aperta. Chi deve investire farebbe bene a seguire da vicino la pianificazione regionale: la Corte ha comunque riconosciuto che le Regioni possono incidere sulla localizzazione, e questa è la variabile che può cambiare tempi e costi.
Come muoversi, quindi? Non c’è una risposta unica. Per un impianto già pronto o quasi, il via libera è tornato possibile; per chi parte da zero, la convenienza vera è conoscere prima il quadro regionale sulle aree idonee. La sentenza non cancella le regole locali: per chi ha un progetto, il percorso si è riaperto, ma la convenienza reale è informarsi sul nuovo quadro regionale prima di investire.




