A due mesi dal varo, il decreto legislativo 3 luglio 2026, n. 136 mostra il suo vero volto. Non è un recepimento tecnico, ma il primo ponte regolatorio tra il kilowattora, la molecola di gas e l’idrogeno. Il gas rinnovabile, secondo la ricostruzione normativa, entra nello stesso statuto di tutela già maturato nel settore elettrico: un cambio di gerarchia che nessun comunicato mette in prima riga.

Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2024/1788, relativa ai mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE. Rispetto a cosa? Rispetto a un’architettura costruita attorno al gas naturale. Il decreto non si limita a trascriverla: la usa per riordinare le priorità del sistema.

La direttiva che abroga un’era: 2009/73 esce di scena

Per capire la portata, bisogna guardare cosa il decreto manda in pensione. La direttiva 2009/73/CE, la cornice precedente, viene abrogata dalla direttiva (UE) 2024/1788 del 13 giugno 2024. Già nel giugno 2024, insomma, la decisione era presa: il perimetro non ruota più soltanto intorno al gas naturale. La medesima ricostruzione normativa ricorda che la direttiva, insieme al regolamento (UE) 2024/1789, compone il cosiddetto pacchetto gas e idrogeno.

Non è una revisione al margine. La direttiva del 2009 definiva le regole per un mercato costruito intorno alla molecola di gas naturale. Il nuovo impianto nasce con una logica diversa: i gas rinnovabili non sono più un’appendice, ma il centro della disciplina. E il decreto italiano lo traduce in obblighi concreti, a cominciare da quelli che gravano su ARERA.

La partita dei costi: ARERA e il conto della riconversione

Se il quadro abrogato era quello del gas naturale, il nuovo impianto chiama in causa direttamente ARERA. L’articolo 16-bis, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 93/2011 impegna l’Autorità a garantire la copertura dei costi emergenti dagli interventi necessari all’immissione dei gas rinnovabili e dalla riconversione delle infrastrutture. Detto in modo secco: qualcuno deve pagare il passaggio da reti pensate per il gas naturale a reti compatibili con i gas rinnovabili. Quel qualcuno, attraverso la leva tariffaria, è ARERA.

La formula merita attenzione. Non si parla di volumi immessi, di potenza installata o di energia prodotta: si parla di interventi. Questo è il cuore dell’impatto. La copertura dei costi non dipende da quanto gas rinnovabile arriva in rete, ma da quali lavori vengono riconosciuti come necessari. È la differenza tra remunerare una quantità e remunerare un investimento: cambia il modo in cui il conto si forma, si distribuisce e si riversa sui costi di sistema.

Qui si apre il nodo. La disposizione richiamata fissa il principio di copertura, ma non esplicita il calendario degli interventi né la leva tariffaria con cui finanziarli. Chi decide l’ordine dei lavori? Con quale ripartizione tra i punti di immissione e la rete? Il rischio è che il conto della riconversione arrivi prima del mercato che dovrebbe giustificarlo. Per questo la prima decisione concreta di ARERA conterà più di molti atti di recepimento formale.

‘In prospettiva’ idrogeno: tutele pronte, mercato assente

E l’idrogeno? Il decreto lo cita in prospettiva, ma intanto ne anticipa lo statuto di tutela. La stessa ricostruzione normativa osserva che il decreto estende al gas, e in prospettiva all’idrogeno, lo statuto di tutela già maturato nel settore elettrico. È una sfasatura voluta: si prepara la regola prima che il mercato esista. Il prossimo numero da osservare non sarà il numero degli atti di recepimento, ma la prima decisione ARERA sui costi di immissione: lì si capirà se la tutela anticipata all’idrogeno produce mercato o resta solo architettura regolatoria.

Il trend da monitorare, in definitiva, non è il recepimento in sé. È la prima decisione con cui ARERA darà corpo alla copertura dei costi di riconversione. Sarà lì che si vedrà se il ponte tra elettricità, gas rinnovabile e idrogeno regge davvero.