Prelievo 2022: incassati 1,2 miliardi su 10, legittimo solo in contesto straordinario.

Il verdetto era atteso, e ora è arrivato. La Corte costituzionale, pronunciandosi lo scorso 21 luglio con la sentenza n. 135 del 2026, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate nella parte in cui non presentavano elementi di novità rispetto alla precedente pronuncia numero 180 del 2025. Ma sarebbe un errore leggere questa decisione come un via libera incondizionato. I giudici hanno infatti colto l’occasione per ribadire un principio che fa saltare ogni certezza: la straordinarietà del momento e la temporaneità dell’imposizione non possono essere considerate un passe partout per l’introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale. È il certificato di morte di una certa idea di tassazione d’emergenza, quella che tra il 2022 e il 2023 ha promesso montagne di gettito per poi sciogliersi in poche centinaia di milioni.

Il caso arriva da lontano, e affonda le radici nei mesi convulsi seguiti all’invasione russa dell’Ucraina. Nel contesto di aumenti estremi dei prezzi dell’energia elettrica e dei combustibili fossili, il legislatore italiano aveva varato un contributo straordinario di solidarietà. La logica era semplice: colpire i presunti extraprofitti generati da operatori che, in una fase di mercato drogata dalla crisi internazionale, vedevano lievitare i propri margini. Peccato che, come ha già avuto modo di chiarire la Corte nella sentenza n. 111 del 2024, la temporaneità di un’imposta non è di per sé sufficiente a giustificarla, potendo comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. Un avvertimento che ora trova piena conferma.

Il verdetto: cosa ha detto (e non detto) la Consulta

La sentenza n. 135/2026 entra nel merito tecnico del prelievo con un bisturi affilato. I giudici hanno dichiarato non fondate le questioni concernenti la violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione in relazione alle operazioni attive delle stabili organizzazioni. Ma lo hanno fatto con una premessa che è una bomba a orologeria: la Corte ha voluto chiaramente precisare che il contributo straordinario rappresenta un’imposta i cui elementi strutturali, «in un tempo ordinario», non potrebbero, di per sé, «superare il test della connessione razionale e della proporzionalità». In altre parole: se l’emergenza non fosse stata così acuta, quel prelievo sarebbe stato incostituzionale. La temporaneità salva la misura, ma soltanto entro limiti strettissimi.

Un passaggio cruciale riguarda la base imponibile calcolata sulle operazioni attive delle stabili organizzazioni senza escludere quelle passive. La Corte ha ritenuto che questa asimmetria non travalica la soglia della manifesta irragionevolezza, ma lo ha fatto appoggiandosi a un costrutto tecnico sofisticato: il criterio del «differenziale di differenziali». Il legislatore ha ancorato la coerenza del tributo alla differenza tra il saldo delle operazioni attive e passive del periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 e quello del periodo corrispondente 2020-2021. E poiché gli acquisti rilevanti potrebbero essere stati effettuati fuori dall’arco temporale di riferimento, la mancata simmetria non è idonea a inficiare la legittimità costituzionale del contributo: si tratta, ha sentenziato la Corte riprendendo la sentenza n. 111 del 2024, «di un mero inconveniente di fatto». Un inconveniente che, tuttavia, ha avuto ripercussioni concrete sui conti pubblici.

La lezione dei numeri: gettito reale vs attese

La Corte ha parlato, ma cosa è successo davvero ai conti pubblici? I numeri raccontano una storia ben diversa da quella immaginata dai proponenti del contributo. Secondo Pagella Politica, il gettito effettivo della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche si è fermato a circa 1,2 miliardi di euro, oltre 9 miliardi in meno rispetto a quanto preventivato. Dieci miliardi promessi, uno e due incassati: una forbice che non si spiega soltanto con l’evasione o con la riluttanza dei contribuenti, ma con un difetto di progettazione della base imponibile. La sentenza n. 135/2026, nel puntellare la tenuta costituzionale del meccanismo, ne svela al tempo stesso la fragilità tecnica: un prelievo che sopravvive solo grazie all’eccezionalità del contesto e che, applicato a condizioni normali, collasserebbe.

Il caso Eni è emblematico. Eni Global Energy Markets spa ha versato il 30 giugno 2022 un acconto di 203.113.131,24 euro per il contributo straordinario previsto dall’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, per poi chiedere il rimborso all’Agenzia delle entrate e vedersi opporre un silenzio-rifiuto. Un importo che, per una singola società, rappresenta una fetta consistente del gettito complessivo e che mostra quanto il prelievo, per le big dell’energia, non fosse affatto simbolico. Ma proprio la richiesta di rimborso segnala la convinzione, da parte degli operatori, che quel contributo fosse viziato a monte. La Consulta ha respinto le questioni più radicali, ma non ha cancellato il segnale politico: chi opera nel settore sa che la prossima volta il legislatore dovrà fare i conti con paletti costituzionali molto più stringenti.

Il collasso del gettito, del resto, non è un incidente di percorso. È la conseguenza diretta di un impianto normativo che ha cercato di inseguire gli extraprofitti con uno strumento fiscalmente rozzo: un differenziale tra saldi di periodi diversi, applicato a operazioni attive e passive di soggetti con strutture societarie complesse e stabili organizzazioni all’estero. Il risultato è stato un prelievo facilmente erodibile, che ha colpito in modo disomogeneo e ha prodotto entrate irrisorie rispetto alle attese. La sentenza della Corte, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità, ha implicitamente certificato che quei difetti tecnici non sono sanabili per via giudiziaria: spettano al legislatore, e solo a lui, correggerli a monte, se vorrà mai riproporre uno strumento analogo.

Oltreconfine: il caso UK e le incognite europee

Il fallimento del prelievo italiano non è un caso isolato, ma il confronto con altre giurisdizioni è impietoso. Oltremanica, l’Energy Profits Levy (EPL) ha preso una strada diversa: un’imposta aggiuntiva sugli utili delle compagnie petrolifere e del gas, entrata in vigore il 26 maggio 2022 con un’aliquota iniziale del 25 per cento, poi aumentata al 35 per cento dal 1° gennaio 2023 e prorogata fino a marzo 2028. Una struttura lineare, ancorata agli utili e non a differenziali temporali cervellotici, che ha garantito stabilità e gettito. Non è una rivoluzione, ma è un’architettura fiscale che almeno sa cosa vuole colpire e come farlo.

Nel frattempo, da Lussemburgo arrivano segnali che allargano ulteriormente il campo. La Corte costituzionale ha disposto lo scorso anno il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla questione se il contributo di solidarietà nazionale, previsto dall’art. 1, commi 115-119, della legge n. 197 del 2022, possa estendersi ai trader di energia a valle, in base al regolamento UE 2022/1854. La domanda è tecnica ma dirompente: se la risposta fosse positiva, il perimetro dei soggetti passivi si allargherebbe, riportando in auge uno strumento che in Italia sembrava ormai archiviato. Se negativa, restringerebbe ulteriormente lo spazio di manovra per futuri interventi.

Questo intreccio tra vincoli costituzionali, performance reale e scenari sovranazionali definisce il perimetro di rischio per qualsiasi futuro intervento fiscale sull’energia. Per chi opera nell’energia, il messaggio è duplice: i contributi «una tantum» restano un rischio politico, ma la loro tenuta costituzionale dipenderà sempre più dalla coerenza tecnica del prelievo. E la prossima volta, il gettito potrebbe non fare sconti.