Il parere della Soprintendenza perde il carattere vincolante nelle aree qualificate come idonee dalla legge

Su un terreno in cui dal 2017 si coltivano melograni ad Anguillara Sabazia, Nuove Iniziative in Agricoltura S.r.l. punta a un futuro totalmente eco sostenibile anche dal punto di vista energetico. Per raggiungerlo, l’azienda ha sviluppato un progetto di impianto agrivoltaico avanzato da installare proprio tra i filari, con l’obiettivo di rendersi autonoma senza sacrificare la produzione agricola. Il Comune, però, ha spento l’iniziativa sul nascere con un diniego che presentava più di una crepa procedurale. A rimettere ordine è arrivata, lo scorso 10 giugno, la sentenza con cui il TAR Lazio ha annullato il provvedimento n. 26870 del 5 agosto 2025, offrendo una lezione che va ben oltre il caso singolo: nelle aree che la legge qualifica come idonee alle rinnovabili, un parere negativo della Soprintendenza non è un muro invalicabile.

Il diniego che non sapeva di esserlo

La vicenda amministrativa è un piccolo campionario di come non si dovrebbe gestire una procedura autorizzativa. Nell’agosto dell’anno scorso il Comune di Anguillara Sabazia ha chiuso in negativo la procedura abilitativa semplificata, la cosiddetta PAS, che la società aveva avviato per l’impianto agrivoltaico. Due errori hanno reso quel provvedimento fragile fin dalla sua adozione. Il primo, procedurale, riguarda l’articolo 10-bis della legge 241/1990: il Comune non ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi prima di emettere il diniego, privandola della possibilità di controdedurre in tempo utile. Il secondo, ancora più grave, ha coinvolto il cuore della conferenza di servizi: stando a quanto ricostruito dai giudici, l’amministrazione ha violato l’art. 14-bis, comma 5, della stessa legge, omettendo di trasmettere alle altre amministrazioni coinvolte le osservazioni presentate dal proponente. In pratica, il diniego è maturato senza che tutti gli interlocutori avessero potuto confrontarsi con gli argomenti della parte privata.

Nonostante il ricorso al TAR, il Comune ha provato a blindare la propria posizione adottando un nuovo provvedimento di diniego a giudizio già instaurato. Ma la sentenza del 10 giugno ha azzerato tutto, riportando la pratica al punto di partenza e accendendo un faro su un equivoco più profondo: l’idea che in un’area scelta dal legislatore per ospitare impianti a fonti rinnovabili, il parere paesaggistico possa funzionare come un diritto di veto.

Il paradosso dell’area idonea

Dietro il vizio procedurale si nasconde un nodo che riguarda chiunque progetti rinnovabili a terra su porzioni di territorio che la normativa considera vocate alla transizione energetica. Nel caso di Anguillara Sabazia, l’area su cui insiste l’impianto agrivoltaico è qualificata come “area idonea” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter, del decreto legislativo 199 del 2021. Non è un’etichetta di comodo: la Regione Lazio l’ha condivisa e il Comune, pur senza negarla in modo convincente, ha finito per svuotarne il significato. Ha considerato come vincolanti i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza e dalla Regione stessa, abdicando — scrive il TAR nella motivazione — «al ruolo affidato dalla legge all’autorità procedente».

Il punto di diritto fissato dalla sentenza è netto e ridefinisce l’equilibrio dei poteri in gioco. Nei progetti localizzati in aree idonee, il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica rimane obbligatorio, ma perde il carattere vincolante che conserva in altri contesti. L’amministrazione procedente non può limitarsi a recepirlo in modo automatico per negare l’autorizzazione: deve svolgere una propria valutazione autonoma, sorretta da una motivazione rafforzata che dimostri di aver ponderato tutti gli interessi in campo, compresi quelli legati alla transizione energetica. Se il Comune si limita a prendere atto del parere negativo senza mettere sul piatto della bilancia anche le ragioni del progetto, compie un errore che il giudice amministrativo può sindacare e, come in questo caso, sanzionare con l’annullamento dell’atto.

È un paradosso che da solo fotografa le contraddizioni di un sistema ancora incerto: il parere di tutela del paesaggio — pensato per proteggere beni culturali e ambientali — può essere legittimamente superato proprio in quelle zone che la legge ha individuato come le più adatte a ospitare gli impianti della transizione energetica. Non perché il paesaggio non conti, ma perché il legislatore ha già compiuto a monte una scelta di bilanciamento tra valori costituzionali. A valle, chi amministra ha il dovere di dare corso a quella scelta, non di sterilizzarla con automatismi.

E ora, chi installa?

La sentenza del TAR Lazio non è solo un manuale di procedura amministrativa. Ha un impatto pratico immediato per chi sviluppa progetti come quello di Nuove Iniziative in Agricoltura, che ha legato l’agrivoltaico alla coltivazione del melograno avviata fin dal 2017. In un’area idonea, la carta geografica non è più un fattore secondario: dà al proponente una protezione giuridica più solida contro i dinieghi fondati su valutazioni paesaggistiche non motivate in modo autonomo. Resta il fatto che il Comune, subito dopo l’instaurazione del giudizio, ha già adottato un nuovo provvedimento di diniego: la battaglia, insomma, non è finita, e il principio di diritto va difeso pratica per pratica.

Il confronto con la legislazione regionale toscana, che qualifica come aree idonee al fotovoltaico anche gli impianti su edifici o manufatti fuori terra senza limiti di potenza, suggerisce che il vero campo di tensione si sta spostando sull’attuazione locale. Se le aree idonee sono davvero tali, perché serve ancora una battaglia legale per dimostrarlo? La risposta che arriva da questa sentenza è chiara: la legge ha già detto cosa sono, ora tocca ai Comuni applicare la norma fino in fondo, smettendo di usare il paesaggio come un freno a mano tirato per abitudine. Per chi installa, la lezione è altrettanto nitida: la qualifica di area idonea oggi vale più di ieri, ma va fatta pesare con la conoscenza delle regole e la capacità di pretenderne il rispetto in ogni passaggio del procedimento.