Giudici ok ai titoli solari già formati, ma senza cronoprogramma tutto si blocca.

Lo scorso 8 luglio due tribunali amministrativi hanno riconosciuto, nello stesso giorno, che il silenzio-assenso può formare il titolo per impianti fotovoltaici a terra anche quando la procedura era partita prima del nuovo quadro normativo. Il Testo unico rinnovabili, almeno davanti ai giudici, funziona. Eppure a giugno il 75% delle imprese del settore indicava ancora l’incertezza normativa come il principale ostacolo allo sviluppo. Secondo una ricostruzione pubblicata da pv magazine, la posta in gioco non è più soltanto se la semplificazione esista sulla carta, ma quanto regga quando finisce impugnata davanti a un giudice.

La semplificazione arriva in tribunale

Il TAR Veneto, con le sentenze n. 1533/2026 e n. 1539/2026, ha ritenuto “assorbente l’avvenuta formazione dei due titoli per silenzio-assenso” relativi a due impianti fotovoltaici a terra nel Comune di Trebaseleghe. Tradotto: i proponenti avevano presentato la PAS, il Comune non aveva risposto nei termini, e il titolo si è formato da solo. Non serve un provvedimento favorevole, basta il silenzio.

Più interessante è quello che ha detto il TAR Lombardia, sezione di Brescia, sempre l’8 luglio. I giudici hanno chiarito che il Testo unico FER si applica immediatamente alle procedure avviate nel 2025, senza attendere l’adeguamento delle norme regionali e locali. Il termine di 180 giorni previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 190/2024, secondo il TAR, riguarda proprio quell’adeguamento, non il rapporto tra la precedente disciplina statale della PAS e quella introdotta dal Testo unico. In concreto, per l’impianto Agripower il TAR ha accertato che il titolo si era formato il 28 aprile 2025, senza prescrizioni, e ha annullato il diniego che il Comune aveva adottato nell’agosto successivo.

Chi vince e chi perde, qui, è abbastanza chiaro. Vincono i proponenti, che si vedono riconoscere titoli già formati. Perdono i Comuni, che scoprono di aver negato qualcosa che non potevano più negare. Ma la partita non è affatto chiusa.

Il cronoprogramma come ago della bilancia

Il silenzio-assenso, infatti, non è una bacchetta magica: può fermarsi su un dettaglio documentale. A maggio, in un’altra vicenda, il TAR Veneto aveva ricordato che il silenzio non si forma se la PAS è incompleta, come documentato in un articolo di pv magazine di fine maggio. I giudici osservavano che “verosimilmente non sembra essersi formato per silentium il titolo abilitativo”, tenuto conto delle difese del Comune e della Provincia sulla documentazione richiesta. In particolare, veniva segnalata la mancanza del cronoprogramma previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 190/2024.

Ecco il paradosso. Da un lato, la disciplina della PAS introdotta dal Testo unico si estende anche ai procedimenti pendenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs 190/2024, come emerge da un’analisi pubblicata su Nextville. Dall’altro, basta un allegato mancante — un cronoprogramma, appunto — e il meccanismo si inceppa. Il Dlgs 190/2024 ha ridotto a tre i regimi amministrativi per gli impianti di produzione di energia rinnovabile: attività libera, PAS e autorizzazione unica. Ma la semplificazione è così esposta alla forma che il confine tra un titolo formato e una pratica ferma può essere un singolo documento.

L’incertezza come tassa invisibile

Dalle aule di giustizia ai bilanci delle imprese, i numeri raccontano che la partita non è affatto chiusa. Secondo i dati diffusi a giugno da ANIE Rinnovabili, il 75% delle imprese indica l’incertezza normativa come il principale ostacolo allo sviluppo del settore. E il 67% dichiara di subire un impatto molto grave o rilevante sulla propria attività a causa delle procedure autorizzative. Non è un dettaglio: è una tassa invisibile che si paga in ritardi, ricorsi, progetti fermati prima ancora di arrivare in cantiere.

Il contesto normativo, nel frattempo, si è mosso ancora. Lo scorso 20 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5, che recepisce la Direttiva UE 2023/2413 (RED III), come ricostruito in un’analisi dello studio legale Dal Piaz. La domanda, a questo punto, non è se il nuovo quadro riuscirà a ridurre il contenzioso, ma con quali strumenti e con che tempi potrà incidere su una prassi amministrativa che continua a produrre dinieghi anche quando il titolo si è già formato. Le imprese, intanto, pagano l’incertezza due volte: nei progetti che non partono e nei ricorsi che devono affrontare.

Per i Comuni, il messaggio delle sentenze è scomodo: se la PAS è completa e il funzionario non risponde, il titolo si forma comunque. Non serve l’atto, serve il silenzio. È esattamente il ribaltamento della logica amministrativa tradizionale, in cui il potere stava nel provvedimento espresso. Nel nuovo regime, chi non decide, decide comunque — a favore del proponente.

Le sentenze di luglio offrono una via d’uscita ai proponenti, ma lasciano i Comuni e le imprese davanti a un dilemma: adeguarsi in fretta o continuare a subire l’incertezza. Resta aperto se i titoli già formati resisteranno ai prossimi ricorsi. Per ora, il silenzio-assenso ha vinto una battaglia. Non la guerra.