Nuovo modulo Mase nel Testo Unico Rinnovabili, ma l’Italia rischia infrazione Ue per la direttiva RED III.

A metà luglio, mentre la Commissione europea metteva nero su bianco un ritardo che ormai ha i contorni dell’inadempienza strutturale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicava un nuovo decreto. Ventisei Stati membri su ventisette non hanno recepito la direttiva RED III, la norma che ridisegna gli obiettivi europei sulle rinnovabili al 2030. L’Italia è in buona compagnia, certo. Solo la Danimarca si è messa in regola entro la scadenza di maggio 2025. Eppure, mentre da Bruxelles continuano a partire lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri, a Roma si è scelto di rispondere con un tassello in più nell’architettura burocratica delle rinnovabili: il decreto ministeriale 15 luglio 2026, numero 223, che adotta il cosiddetto Modello Unico Parte III. La notizia è stata inizialmente diffusa da ReteAmbiente nei giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento.

Un continente in ritardo

La fotografia è impietosa. Già nel maggio 2025 la Commissione ha dovuto constatare che quasi l’intera Unione aveva mancato l’appuntamento con la trasposizione della direttiva 2023/2413, la cosiddetta RED III. Le norme nazionali dovevano essere allineate entro quella data per accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili e semplificare le procedure autorizzative. Non è successo. Le lettere di messa in mora sono il primo passo formale di una procedura d’infrazione che, se non si corre ai ripari, può portare a sanzioni economiche. L’Italia, che pure aveva già avviato un riordino con il Testo Unico Rinnovabili entrato in vigore il 30 dicembre 2024, non ha fatto eccezione. Ma mentre l’Europa si prepara a uno scontro che potrebbe diventare legale, il Mase ha tirato dritto per la sua strada, aggiungendo un nuovo modulo a un sistema che sulla carta dovrebbe essere sempre più semplice.

Il modulo che semplifica (forse)

Il decreto 223 del 15 luglio 2026 dà attuazione a una norma del Testo Unico Rinnovabili che era in vigore da fine 2024. L’articolo 7, comma 10 del decreto legislativo 190/2024 chiedeva di adattare il vecchio modello unico – quello del decreto ministeriale 297 del 2 agosto 2022, riservato agli impianti fotovoltaici in edilizia libera – per includere una platea molto più ampia di installazioni oggi soggette al regime di attività libera. L’allegato A del Testo Unico ha infatti ridisegnato i regimi amministrativi per gli impianti FER in tre livelli: attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. La Parte III appena adottata serve proprio a coprire il primo livello, quello più snello ma anche più diffuso.

Il funzionamento sulla carta è lineare. Il Modello Unico Parte III integra le Parti I e II già esistenti e dovrà essere reso disponibile sulla piattaforma SUER, lo Sportello Unico per le Energie Rinnovabili gestito dal GSE, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il soggetto proponente, o l’installatore delegato, sarà tenuto a compilare il modulo e trasmetterlo telematicamente al SUER entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Una tempistica che, per installatori e cittadini, significa dover gestire l’adempimento burocratico quasi in contemporanea con la messa in funzione del sistema.

Il vero cortocircuito temporale, però, riguarda il passato. Per gli impianti in attività libera entrati in esercizio prima della pubblicazione del modello, il decreto prevede un obbligo di trasmissione della Parte III entro sei mesi dalla data in cui il modulo sarà caricato sul SUER. Significa che chi ha già installato pannelli o altre tecnologie rinnovabili negli ultimi mesi – confidando proprio nel regime di attività libera – si troverà a dover recuperare un adempimento che non esisteva quando ha completato i lavori. Un obbligo retroattivo che suona come un paradosso in un provvedimento nato con l’obiettivo dichiarato di semplificare. Resta da vedere se questo nuovo tassello renderà più fluida la macchina autorizzativa o se aggiungerà solo un altro strato di carte.

Chi vince davvero?

Dietro la razionalizzazione delle procedure, c’è un ecosistema di installatori, enti locali e cittadini che devono adeguarsi in tempi stretti. La piattaforma SUER viene descritta dal GSE come lo strumento che semplifica l’invio e il monitoraggio delle istanze per gli impianti FER e che supporta gli enti procedenti nel percorso di digitalizzazione dei procedimenti autorizzativi. L’idea di uno sportello telematico unico, in astratto, va nella direzione giusta: toglie carta, traccia le pratiche, riduce la discrezionalità locale. Il problema è il disallineamento tra le promesse di digitalizzazione e la realtà degli adempimenti immediati. Un conto è avere una piattaforma, un altro è chiedere a migliaia di operatori e famiglie di compilare un modulo entro cinque giorni dall’accensione dell’impianto, o di sanare il pregresso in sei mesi.

Intanto, il Modello Unico Parte I e II continua ad applicarsi agli impianti fotovoltaici su edifici, strutture e manufatti fuori terra fino a 200 kW. Per questa categoria, nulla cambia. La vera novità è per le installazioni che il Testo Unico ha fatto rientrare nel perimetro ampliato dell’attività libera. E qui il cortocircuito diventa evidente: si allarga la platea di chi non ha bisogno di permessi complessi, ma si introduce un nuovo obbligo di comunicazione che, sebbene digitalizzato, resta un passaggio obbligato. La domanda è se la macchina amministrativa – fatta di SUER, GSE, enti locali e professionisti – sia davvero pronta a gestire questo flusso senza creare nuovi colli di bottiglia. Mentre l’Italia sistema i moduli, la Commissione aspetta. E il cronometro della transizione non si ferma.