Un meccanismo nato per aggirare i limiti Ue si è trasformato in uno strumento di controllo su oltre mille operazioni

Nel 2012 l’Italia si inventò il Golden Power per un motivo preciso: la Corte di Giustizia europea aveva appena bocciato le vecchie Golden Share, quelle partecipazioni speciali che permettevano allo Stato di mettere il veto su decisioni aziendali strategiche. Troppo invasive, troppo arbitrarie, incompatibili con le regole del mercato interno. Roma non si arrese: smontò il meccanismo, lo ricostruì da zero con una struttura diversa — poteri di veto condizionati, notifiche preventive, istruttorie caso per caso — e lo ribattezzò con un nome che suonava più moderno. Il risultato fu il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito due mesi dopo dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, passata alla storia come «Decreto Golden Power». Quindici anni dopo, quello stesso strumento è diventato così pervasivo — 1.081 operazioni sottoposte a screening nel solo 2025 — che l’Unione Europea ha deciso di intervenire di nuovo, questa volta per armonizzare dall’alto ciò che l’Italia ha costruito nel sottobosco normativo: lo scorso 8 giugno il Consiglio Europeo ha adottato formalmente un regolamento rivisto per lo screening degli investimenti esteri diretti. Il cerchio si chiude, ma il paradosso è servito.

Da Golden Share a Golden Power: il trucco giuridico che ha cambiato le regole

La Golden Share era un’azione con poteri speciali in mano allo Stato, un diritto di veto scolpito nello statuto delle società privatizzate. La Corte di Giustizia la smantellò perché violava la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Il Golden Power rovesciò l’approccio: niente più partecipazioni azionarie speciali, ma poteri amministrativi esercitati dal governo su determinate operazioni — acquisizioni, fusioni, cessioni di asset — in settori ritenuti strategici. Un meccanismo che formalmente non discriminava tra investitori domestici ed esteri, ma che nella sostanza metteva il governo nella posizione di poter bloccare, condizionare o imporre prescrizioni su qualsiasi operazione rilevante. Il ha sostituito il precedente regime Golden Share proprio con questa architettura: poteri speciali senza azioni speciali. All’inizio l’ambito era circoscritto a difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni. Una gabbia giuridica pensata per pochi settori davvero sensibili. Ma quella gabbia, negli anni, avrebbe smesso di esserlo.

L’esplosione silenziosa: come il Golden Power ha colonizzato ogni settore

La prima spallata arrivò con la pandemia. Nel 2020, con il decreto-legge n. 23, il governo estese i poteri speciali a sanità, finanza, approvvigionamento agroalimentare e data processing. La logica era comprensibile: proteggere infrastrutture critiche in un momento di vulnerabilità sistemica. Ma fu la tecnica a fare scuola: usare un’emergenza per allargare in modo permanente il perimetro dello scrutinio statale.

Poi venne la guerra in Ucraina. Tra il 2022 e il 2023 nuovi interventi legislativi hanno esteso il Golden Power a cloud computing, intelligenza artificiale, cybersecurity e filiere delle materie prime critiche. Il raggio d’azione non era più limitato alle infrastrutture fisiche tradizionali — gasdotti, reti elettriche, porti — ma si allargava all’architettura digitale e alla catena di approvvigionamento di minerali strategici. Nell’arco di poco più di un decennio, lo screening italiano degli investimenti esteri è passato da difesa e asset strategici a energia, trasporti, telecomunicazioni, infrastrutture finanziarie, tecnologia e, cosa ancora più rilevante, banche e assicurazioni.

Il punto di svolta più recente porta la data di novembre 2024, quando UniCredit lanciò l’offerta per Banco BPM. Quell’operazione innescò una reazione a catena che portò, nel gennaio 2026, a un’ulteriore riforma del regime. I numeri raccontano la progressione meglio di qualsiasi analisi: nel 2025 le operazioni soggette a Golden Power sono state 1.081, di cui 903 notifiche e 178 prenotifiche. Le notifiche sono aumentate di circa il 37% rispetto all’anno precedente. Non è più uno strumento eccezionale: è una rete che cattura oltre mille operazioni all’anno, con un tasso di crescita che non accenna a rallentare.

Bruxelles mette ordine: il nuovo regolamento FDI e l’effetto sull’Italia

Mentre l’Italia gestiva questo volume crescente di notifiche, a Bruxelles si lavorava a un riordino complessivo. Lo scorso 8 giugno il Consiglio Europeo ha adottato formalmente un regolamento rivisto per lo screening degli investimenti esteri diretti. Il testo entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e gli Stati membri avranno 18 mesi per adeguare i propri meccanismi nazionali: l’applicazione è prevista per gennaio 2028.

Il nuovo regolamento stabilisce un insieme minimo di settori che richiedono una revisione obbligatoria preventiva in tutti gli Stati membri. La lista include difesa e articoli a duplice uso, tecnologie critiche come intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e semiconduttori, infrastrutture critiche nei trasporti, nell’energia e nel digitale, materie prime strategiche, infrastrutture elettorali e infrastrutture del mercato finanziario. Sono, in larga parte, gli stessi settori che l’Italia aveva già incluso nel proprio perimetro nazionale, spesso con procedure più invasive di quelle che il regolamento europeo ora impone come standard minimo. Il paradosso è evidente: il Paese che quindici anni fa aveva aggirato i paletti comunitari si trova oggi ad aver già implementato — e in molti casi superato — ciò che Bruxelles chiede a tutti di fare entro il 2028.

Resta da vedere come Roma userà i 18 mesi di finestra per l’adeguamento. Potrebbe snellire le procedure, ridurre i tempi di istruttoria, allineare il linguaggio normativo a quello europeo. Oppure potrebbe cogliere l’occasione per consolidare la propria autonomia, puntando sul fatto che il regolamento fissa un perimetro minimo ma non impedisce agli Stati di andare oltre. Per chi deve notificare un’acquisizione in Italia, il nuovo quadro promette maggiore prevedibilità a regime, ma il diavolo sta nei dettagli: fino a gennaio 2028, e forse anche oltre, la certezza del diritto resterà un lusso che il sistema italiano non è ancora in grado di concedere.