Il silenzio-assenso diventa l’arma per superare l’inerzia dei comuni sulla transizione
Mentre l’Italia arranca verso gli obiettivi di decarbonizzazione, i comuni continuano a innalzare barriere di carta. Ma i Tar, uno dopo l’altro, le stanno smontando. L’ultimo colpo arriva dall’Abruzzo: il Tar ha accolto il ricorso di Pedlock, annullando l’improcedibilità della Pas per un impianto fotovoltaico da 990 kWp e dichiarando che il titolo abilitativo si era ormai formato per silenzio-assenso. Una decisione che ribadisce un principio ormai consolidato: i divieti generici dei municipi non reggono il vaglio dei giudici amministrativi.
Il colpo del Tar: il silenzio-assenso batte il divieto
Il caso del Comune di Mosciano Sant’Angelo è la cartina di tornasole di quanto sta accadendo in decine di territori italiani. Pedlock Srl aveva presentato una procedura abilitativa semplificata, e il municipio aveva opposto un rifiuto. Ma il Tar Abruzzo, nella sentenza depositata oggi, ha ricordato che il silenzio-assenso nelle PAS si forma automaticamente se l’amministrazione non interviene nei termini. Decorso il tempo previsto dalla legge, la pretesa del privato si è cristallizzata. Il Comune non poteva fare marcia indietro.
Non è un fulmine a ciel sereno. Lo stesso giorno il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Mad, dichiarando nulla la delibera del Comune di Roccasecca che vietava in via generalizzata gli impianti da fonti rinnovabili sul proprio territorio. Una delibera spazzata via perché considerata illegittima nella parte in cui pretendeva di sostituirsi a una valutazione caso per caso. E già lo scorso maggio il Consiglio di Stato aveva annullato disposizioni analoghe in Emilia-Romagna, decretando che le disposizioni annullate sono eliminate dall’ordinamento giuridico e non potranno più essere applicate dall’Amministrazione. Si allunga così una lista di sconfitte per i municipi che avevano sperato di fermare la diffusione del fotovoltaico a colpi di carte bollate.
Cosa significa tutto questo per il potere dei sindaci? Significa che l’arma del no preconcetto si è spuntata. E chi insiste a impugnarla finisce regolarmente davanti a un giudice, con il conto delle spese legali che si allunga.
Il fronte dei sindaci si sfalda
Proviamo a dirlo con meno giri di parole: i comuni non possono bloccare impianti FER con divieti generici. Lo hanno ripetuto i Tar di Abruzzo, Lazio, Sicilia, Toscana e Marche, e lo ha sancito il Consiglio di Stato. Le delibere che provavano a interdire a tappeto il fotovoltaico sulle aree agricole sono diventate carta straccia. Non è un orientamento, è giurisprudenza consolidata. E l’amministrazione che prova a riesumare quelle disposizioni lo fa a proprio rischio: l’annullamento giudiziale le ha rimosse dall’ordinamento e non sono più applicabili.
E allora, quali margini restano ai comuni? La legge gliene lascia, ma sono più stretti di quanto molti amministratori vorrebbero. Possono governare il proprio territorio attraverso gli strumenti urbanistici, individuare aree idonee e non idonee con criteri oggettivi, motivare un diniego puntuale quando esistono vincoli concreti. Quello che non possono più fare è alzare uno schermo fumogeno normativo e sperare che basti.
Verdi contro verdi: il paradosso della transizione locale
La sequenza di sentenze non risolve però il nodo politico più spinoso. Anzi, lo mette a nudo. Da un lato ci sono gli obblighi nazionali e comunitari di decarbonizzazione, che spingono per installare nuova potenza rinnovabile ovunque sia tecnicamente possibile. Dall’altro c’è la resistenza di amministrazioni locali che spesso invocano proprio la tutela dell’ambiente e del paesaggio per dire di no. Lo si vede bene guardando al fondale normativo su cui poggiano queste decisioni: la normativa nazionale e comunitaria considera le zone agricole idonee per gli impianti di energia rinnovabile. Già nel 2025, un indirizzo chiaro: la vocazione agricola di un’area non è un ostacolo, semmai depone a favore del progetto. L’argomento che molti comitati e sindaci brandivano — il consumo di suolo — perde forza quando è lo stesso legislatore a dire che pannelli e campi possono convivere.
Chi vince, allora? Vincono gli sviluppatori, certo. Pedlock e Mad hanno avuto ragione, e con loro altre decine di imprese che avevano investito su progetti bloccati da uffici tecnici timorosi. Ma vince anche il principio che la transizione energetica non può essere ostaggio di mille veti locali non motivati. Perde chi aveva puntato sulla strategia dello stop indiscriminato: comuni che ora devono fare i conti con impianti autorizzati per silenzio-assenso, senza nemmeno aver avuto la possibilità di negoziare compensazioni o mitigazioni.
E perde, in parte, anche la qualità del confronto democratico. Perché se il silenzio-assenso diventa lo strumento ordinario per bypassare amministrazioni incapaci di decidere nei tempi, allora il messaggio è chiaro: il municipio che non sa gestire le pratiche viene scavalcato. Ma è un paradosso amaro, non un trionfo. Il legislatore aveva pensato il silenzio-assenso come extrema ratio per smuovere la macchina burocratica, non come modalità standard di governo del territorio.
Cosa resta in bilico? Resta la domanda su come conciliare obiettivi globali e interessi locali senza che ogni progetto diventi una battaglia legale. Le aree agricole sono sempre più spesso il campo di scontro: da un lato la spinta a installare, dall’altro l’esigenza di preservare suolo e paesaggio. Il diritto, per ora, ha scelto la strada della preminenza dell’interesse nazionale. Ma è una scelta che lascia cicatrici sui territori, e che alimenta un contenzioso destinato a crescere.
Quanto durerà questa resistenza? E quali strumenti restano legittimamente ai comuni per governare il proprio territorio senza affossare la transizione energetica? La risposta sta nelle pieghe di una legislazione che va aggiornata, e nella capacità delle amministrazioni di uscire dalla logica del muro contro muro, accettando di sedersi al tavolo con chi gli impianti li vuole costruire — prima che sia un giudice a deciderlo per loro.




