Il Fer 1 a due vie può trasformare l’incentivo in debito verso il GSE sopra i 250 kW
Immaginate di aver costruito un impianto fotovoltaico da poco meno di un megawatt contando su un incentivo pubblico, e di ricevere invece dal GSE una richiesta di rimborso. Per molti produttori di energia rinnovabile non è un’ipotesi di scuola: è il funzionamento degli incentivi Fer 1 per i nuovi impianti sopra i 250 kW. Proprio su questo meccanismo il Consiglio di Stato aveva chiesto un parere alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo scorso settembre, come ha riportato QualEnergia.it nel suo approfondimento sugli incentivi Fer 1, la Corte UE ha dichiarato irricevibile quel rinvio. Non ha detto che la regola è giusta, né che è sbagliata: ha semplicemente rimandato la questione ai giudici italiani.
Quando l’incentivo chiede indietro i soldi
Per capire perché la questione pesa sui conti di un’impresa bisogna partire dalla regola. Il decreto Fer 1 del 4 luglio 2019 prevede, all’articolo 7 comma 7, un meccanismo incentivante cosiddetto “a due vie”, che si applica ai nuovi impianti di potenza superiore a 250 kW. In parole semplici: l’incentivo non è una somma fissa che si aggiunge ai ricavi, ma si calcola come differenza tra una tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia, cioè il prezzo che l’elettricità ha sul mercato in quella zona e in quell’ora. Quando il prezzo di mercato è più basso della tariffa, il GSE paga la differenza al produttore. Quando invece il prezzo di mercato supera la tariffa, il conto si rovescia.
È qui che nasce il contenzioso. La clausola del contratto con il GSE stabilisce che, se il valore dell’incentivo così calcolato risulta negativo, il GSE chiederà al soggetto responsabile la restituzione di quella differenza. Il caso arrivato davanti ai giudici, come ricostruito da un articolo di Buildnews sui dubbi del Consiglio di Stato, è stato promosso da una società titolare di un impianto fotovoltaico da 999,78 kW, di nuova costruzione ed entrato in esercizio il 25 marzo 2022. Un impianto, cioè, appena sotto la soglia del megawatt ma ben sopra quella dei 250 kW, e quindi pienamente dentro il meccanismo a due vie. Il paradosso è evidente: uno strumento pensato per sostenere chi investe nelle rinnovabili può trasformarsi, in certe fasi del mercato, in un debito verso lo stesso ente che eroga il sostegno. Da qui la domanda: una clausola del genere è compatibile con le direttive europee sulle fonti rinnovabili?
Lussemburgo risponde senza entrare nel merito
Il Consiglio di Stato quella domanda l’ha posta davvero, con un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, lo strumento con cui un giudice nazionale chiede ai giudici europei come vada interpretato il diritto dell’Unione. La risposta, però, non è stata né quella che i produttori speravano né quella che temevano. Nell’ordinanza della Corte di giustizia si legge di «irricevibilità, nell’ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di dette disposizioni di tali direttive». L’ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Il punto da tenere a mente è che “irricevibile” è una parola procedurale, non un giudizio sul contenuto. Significa che la Corte non ha esaminato nel merito la questione così come era stata posta in quel giudizio: non ha detto che la clausola del GSE è conforme alle direttive, né che le viola. Chi legge la notizia come una promozione del meccanismo a due vie sbaglia, esattamente come sbaglia chi la legge come una bocciatura. Dal punto di vista europeo, semplicemente, non è arrivata alcuna indicazione utile a risolvere il caso.
Va anche evitata la confusione con un’altra vicenda che spesso viene accostata a questa, perché anch’essa parla di “due vie”: quella dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, il meccanismo che ha inciso sui ricavi dei produttori di energia. Su quel fronte, come ricorda un’analisi di Fiscalità dell’energia, la Corte UE aveva riconosciuto una compatibilità “tendenziale” tra la norma italiana e la disciplina europea sul tetto ai ricavi di mercato delle imprese energetiche. Due strumenti diversi, due esiti diversi: nel caso Fer 1, a differenza dell’altro, un orientamento europeo non c’è.
La partita torna a Roma
Chiusa la porta di Lussemburgo, la decisione torna interamente in mano ai giudici amministrativi italiani. Secondo QualEnergia.it, il Consiglio di Stato dovrà ora decidere sull’appello presentato dalla società attiva nelle energie rinnovabili, e dovrà farlo senza poter contare su un’interpretazione della Corte UE. Quando e come si pronuncerà, le fonti disponibili non lo dicono.
Che cosa significa, in pratica, per chi ha un impianto incentivato con il Fer 1 sopra i 250 kW? Che l’ordinanza europea non ha toccato la clausola del contratto con il GSE. Il consiglio più sensato è rileggerla con attenzione e tenerne conto nelle previsioni di cassa: nei periodi in cui il prezzo zonale orario supera la tariffa spettante, la differenza va messa in conto come possibile somma da restituire, non come un’ipotesi remota. Contare su una cancellazione automatica della regola, oggi, non ha basi: da Bruxelles e da Lussemburgo non arriverà nessun colpo di spugna.
L’unica risposta che potrà dire se quel meccanismo regge è quella del Consiglio di Stato sull’appello. Fino ad allora, per i produttori la strada più prudente è seguire l’esito del giudizio e fare i conti con la clausola così com’è scritta.




