BESS stand alone: ricorso solo al TAR Lazio entro 60 giorni

A luglio il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha autorizzato complessivamente 2.083 MW di accumulo. Dentro quei provvedimenti, però, c’è una disposizione che non fa rumore ma cambia le regole del contenzioso: la clausola inserita dal Mase nelle autorizzazioni uniche per sistemi di accumulo BESS stand alone ammette ricorso giurisdizionale esclusivamente al TAR Lazio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il dato di contesto è rilevante. Nella stessa ondata di autorizzazioni, il Mase ha pubblicato quattro decreti di autorizzazione unica per altrettanti impianti BESS da 527 MW complessivi in Campania, Basilicata, Piemonte e Puglia. Sommando questo blocco alle altre decisioni di luglio si arriva ai 2.083 MW complessivi. La vera notizia, però, non sono i megawatt: è il modo in cui sono stati blindati.

Un solo tribunale, sessanta giorni

Il testo della clausola è asciutto: «ai sensi dell’art. 135 c.p.a., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale esclusivamente al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». In pratica, chi voglia contestare un’autorizzazione unica per un impianto BESS ha un solo tribunale possibile e un perimetro temporale stretto: sessanta giorni, non di più.

Non è una formula di stile. È una scelta che comprime il contenzioso in un unico foro e lo sottrae ai tempi lunghi delle impugnazioni diffuse sul territorio. Perché proprio ora? La risposta non sta in una scelta estemporanea del ministero, ma in una riforma che ha ridisegnato le vie di impugnazione per le rinnovabili.

La riforma silenziosa

La clausola non nasce dal nulla. Il decreto legislativo n. 178/2025 ha introdotto nell’art. 119 del Codice del processo amministrativo la nuova lettera l-bis), che include tra le materie del rito accelerato «le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190». Tra questi progetti rientrano, appunto, gli impianti BESS.

L’effetto non si limita al rito accelerato. Le Sezioni Consultive del Consiglio di Stato hanno giudicato inammissibili i ricorsi straordinari avverso le autorizzazioni e i provvedimenti che ricadono nelle materie dell’art. 119 C.P.A. Due sentenze del TAR Lazio, Roma, emesse quest’anno, consolidano l’impianto. Con la n. 6226/2026, il tribunale ha affermato che gli impianti BESS, per poter operare, devono essere connessi alla rete elettrica nazionale. Con la n. 12125/2026, si è espresso sull’inammissibilità del ricorso straordinario nell’ambito delle procedure amministrative che coinvolgono risorse PNRR soggette al rito speciale di cui all’art. 12-bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68.

Letto in sequenza, questo quadro dice una cosa precisa: il contenzioso smette di essere una leva per rallentare i progetti. Non è l’iniziativa di un singolo ministero, ma un cambio di regime processuale. Si accorciano i tempi dell’autorizzazione, si concentrano le impugnazioni, si riducono le vie di fuga procedurali. Resta da capire cosa significhi tutto questo per chi deve finanziare gli impianti e per i prezzi del mercato della capacità.

Il prezzo della fretta

Se l’accelerazione è il messaggio, il prezzo della capacità è il suo costo nascosto. Come riportato da Axpo, la prima procedura Macse, con consegna 2028, ha assegnato 10 GWh di capacità a un prezzo medio ponderato di 12.959 €/MWh annui, un valore molto più basso delle attese di mercato.

Il dato va letto insieme alla blindatura procedurale e all’obbligo di connessione alla rete nazionale sancito dal TAR Lazio. Da un lato, l’iter si accorcia e i ricorsi si concentrano in un unico foro. Dall’altro, il segnale di prezzo della prima asta Macse dice che la capacità di accumulo si è scambiata sotto le aspettative. Va però tenuta ferma una distinzione: i 2.083 MW di luglio misurano la potenza che ha ottenuto l’autorizzazione; i 10 GWh della Macse misurano la capacità contrattualizzata; il prezzo in euro per MWh all’anno misura il costo per mantenerla disponibile. Sono tre grandezze diverse, e confonderle porta a letture sbagliate.

Se la blindatura regge, nei prossimi mesi la vera incognita non è più il ricorso, ma il prezzo della prossima asta Macse. Il termine di paragone è fissato: 12.959 €/MWh annui. Se i prezzi resteranno sopra quella soglia, l’accelerazione avrà un costo misurabile.