La nuova guida attua il decreto ministeriale del 2025 e introduce una procedura facoltativa per progetti stabili sotto soglia
C’è chi, dopo aver installato un impianto efficiente, scopre che il lavoro più pesante non è stato il cantiere ma la rendicontazione al GSE. A fine luglio 2026 il MASE ha approvato la nuova Guida operativa dei Certificati Bianchi e, per i progetti più piccoli, si profila una strada semplificata. A inizio agosto il GSE ha spiegato che la modalità semplificata è facoltativa e riservata a tutte le richieste di certificazione, relative anche ai decreti precedenti, che rispettano le condizioni indicate nel decreto ministeriale 21 luglio 2025.
La domanda che circola tra gli energy manager
Dopo un intervento di efficienza, la domanda è sempre la stessa: vale la pena passare dalla rendicontazione ordinaria a quella semplificata, o si rischia di lasciare per strada certificati? La nuova Guida operativa, approvata con il decreto direttoriale n. 203 del 28 luglio 2026, dà piena attuazione alle principali innovazioni introdotte dal decreto ministeriale 21 luglio 2025. Ma cosa cambia davvero rispetto al passato?
Per capire la posta in gioco, conviene partire da un dato di base. Come ricorda il MASE, il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). È dentro questo meccanismo che si inserisce la semplificazione per i progetti più piccoli.
I numeri dietro la semplificazione
Per rispondere, servono i numeri, non le formule di rito. La modalità semplificata è disponibile per progetti che non risultano costituiti da più interventi e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, purché tali richieste abbiano generato singolarmente un risparmio annuo non superiore a 250 tep. In questo caso, il soggetto proponente può chiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata. Il meccanismo riconosce un risparmio addizionale annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.
La partita non si esaurisce nel breve periodo. Secondo il PNIEC, entro il 2030 i distributori di energia elettrica e di gas naturale con oltre 50.000 clienti finali dovranno presentare un cumulato di 7,9 milioni di certificati per gli usi finali di energia elettrica e di 4,9 milioni di certificati per gli usi finali di gas naturale. In questo quadro, le innovazioni introdotte per le imprese incidono direttamente sui rapporti con il GSE e con la pubblica amministrazione, sugli obblighi documentali, sulle modalità di monitoraggio dei consumi e sulla governance aziendale dell’efficienza energetica, come sottolineava un’analisi di Wolters Kluwer Ipsoa pubblicata il 3 agosto.
Resta però da capire come tradurre questi vincoli in una scelta concreta per la singola impresa.
Il calcolo che conviene fare prima di aderire
Di fronte a questi numeri, la scelta non è scontata. La modalità semplificata richiede condizioni precise: niente progetti composti da più interventi, nessuna variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste e un tetto di 250 tep annui. Per un progetto stabile e sotto soglia, il vantaggio è chiaro: si ottiene il riconoscimento di un risparmio addizionale annuo pari alla media delle prime tre richieste, senza dover sostenere ogni volta l’intero onere della rendicontazione ordinaria. Ma se il progetto è più grande o ha risparmi variabili, la strada semplificata non è disponibile.
La verifica finale sta nei chiarimenti indicati dalla Guida. Prima di aderire, il passo concreto è consultare il CHIARIMENTO 38 e il CHIARIMENTO 50 dell’Allegato 1 alla nuova Guida operativa e verificare se il proprio progetto rientra davvero nelle condizioni previste: la modalità semplificata non è un automatismo, ma una scelta da calibrare.



