Recepita la direttiva Ue: nuovo quadro normativo per le infrastrutture dell’idrogeno.
Una rete da dismettere, non solo da espandere
Il decreto non aggiunge uno standard di sicurezza o una tariffa: riscrive la finalità stessa della rete. Per coglierlo basta guardare a cosa dice, per la prima volta, l’articolato. Come osserva l’analisi pubblicata da RGA Online, la rete del gas viene disciplinata, per la prima volta, non soltanto come infrastruttura da sviluppare, ma anche come infrastruttura da riconvertire e, ove necessario, da dismettere.
Il passaggio è concettuale prima ancora che operativo. Per decenni la rete è stata letta come un asset da estendere in base alla domanda da servire. Ora la stessa condotta entra in una logica di ciclo di vita. Il decreto estende al gas, e in prospettiva all’idrogeno, lo statuto di tutela già maturato nel settore elettrico: un quadro in cui la pianificazione non può ignorare che un tratto di rete può non servire più, o può dover cambiare funzione. Sembra un paradosso: una norma che non promette più gas, ma dice cosa fare quando il gas non serve più.
Ma perché proprio ora? La risposta sta in una scadenza europea che l’Italia ha rispettato all’ultimo chilometro.
Il recepimento: una corsa contro il 5 agosto
La norma porta con sé un calendario serrato. I paesi dell’UE avevano come scadenza il 5 agosto 2026 per recepire le regole nel diritto nazionale. La Commissione europea ricorda che la direttiva (UE) 2024/1788 modernizza le regole del gas del 2009 e introduce, per la prima volta, un quadro normativo UE per le infrastrutture idrogeno dedicate. La direttiva modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE.
L’Italia ha seguito una sequenza di passaggi formali ravvicinati: delibera preliminare del Consiglio dei ministri il 27 marzo 2026, parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l’11 giugno, deliberazione finale il 2 luglio. Il D.Lgs. 3 luglio 2026, n. 136 è stato emanato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’economia e delle finanze e della giustizia, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2026, n. 176, supplemento ordinario n. 27, cinque giorni prima della scadenza del 5 agosto.
Il quadro europeo non si esaurisce all’Italia. Il 4 agosto Hydrogen Europe riportava che anche il governo tedesco ha approvato un emendamento per recepire le regole UE su gas e idrogeno.
Cosa cambia per chi progetta e gestisce un impianto
Il recepimento non è solo un adempimento formale. Estendere al gas, e in prospettiva all’idrogeno, lo statuto di tutela del settore elettrico significa che le scelte di investimento sulla rete non potranno più ignorare il suo possibile fine vita. Per installatori, progettisti e gestori questo si traduce in un criterio diverso di valutazione: non basta dimensionare la tubazione sulla domanda da servire, serve anche chiedersi se quel tratto potrà essere riconvertito o andrà dismesso.
La domanda che interessa chi lavora sul campo, a questo punto, è semplice: come si progetta una rete che potrebbe dover essere spenta? La risposta non sta nella singola tubazione, ma nel nuovo orizzonte normativo. La rete del futuro si progetta sapendo che un tratto può non servire più, e che la riconversione a idrogeno o la dismissione non sono più un’eventualità residuale ma una variabile da incorporare nei piani di manutenzione e investimento.
Chi progetta o gestisce impianti gas non può più ragionare solo sulla domanda da servire: deve incorporare nei propri piani scenari di riconversione a idrogeno o di dismissione. Il D.Lgs. 136/2026 trasforma la rete da asset perpetuo a infrastruttura con un ciclo di vita da governare.




