La sentenza numero 6151 del Consiglio di Stato sposta il conflitto sulle leggi regionali e sul nuovo decreto 175/2025
Ripristinare un decreto che da mesi non si applica più ai nuovi progetti: è il paradosso della sentenza n. 6151/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 30 luglio. Il collegio ha riformato la pronuncia con cui il Tar Lazio aveva annullato, in seguito a un ricorso presentato da Anev, alcune disposizioni del provvedimento. Ha rimesso integralmente in vigore il decreto sulle aree idonee del 21 giugno 2024. Ma il perimetro è tutto sul passato: il DM vale solo per le procedure che al 22 novembre 2025 erano già in corso. Per i nuovi progetti contano le regole del 175/2025.
Una vittoria a partita chiusa
Il punto di partenza è il ricorso dell’Associazione Nazionale Energia del Vento. In primo grado il Tar Lazio aveva dato ragione all’Anev: aveva accolto molti dei motivi di ricorso e annullato l’articolo 7, commi 2 e 3 del decreto ministeriale del 21 giugno 2024, imponendo ai ministeri resistenti di rieditare i criteri per individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Contro la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 9155/2025 hanno proposto appello principale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L’appello incidentale è arrivato dall’Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.) e da un insieme di imprese private operanti nel settore. ANIE Rinnovabili è intervenuta ad opponendum, schierandosi con i ministeri che difendono il DM 2024.
Ora il Consiglio di Stato dà formalmente ragione ai ministeri. Ma è una vittoria a partita già chiusa. Per Anev, il vecchio impianto normativo è ormai un «guscio normativo», superato dalle nuove regole del 175/2025 e con effetti limitati. Se il decreto vale solo per il passato, su cosa hanno davvero litigato ministeri e imprese?
Il fronte giudiziario: nessuno vince, tutti aspettano
La risposta sta nel merito della sentenza. Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di cessata materia del contendere sollevata dall’Avvocatura dello Stato: per i giudici, insomma, la partita non era chiusa, anche se il 175/2025 ha nel frattempo riscritto la cornice.
Il ragionamento è tecnico ma spiega perché nessuno abbia vinto davvero. Secondo il Consiglio di Stato, il DM da solo non produce alcuna lesione diretta per le imprese. Il pregiudizio può materializzarsi solo nel momento in cui una Regione adotta una legge restrittiva e un progetto viene respinto: a quel punto le imprese potranno impugnare il diniego insieme alla norma che lo sorregge.
Il collegio ha richiamato anche la sentenza n. 134/2024 della Corte costituzionale: nel nuovo assetto disegnato dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021 e dal decreto del 2024, le Regioni possono individuare con legge tanto le aree idonee quanto quelle non idonee. Se il danno è solo eventuale, la vera partita si sposta sulle leggi regionali e sul nuovo decreto 175/2025.
E ora? Il vuoto normativo che nessuno vuole nominare
Dunque, se il DM ripristinato non produce effetti sul futuro, cosa cambia per chi progetta un impianto? Poco o nulla. Il decreto del 21 giugno 2024 resta in piedi come un guscio: vale per le procedure avviate prima del 22 novembre 2025, ma non incide sulle nuove domande.
Chi deve investire guarda alle leggi regionali e al nuovo impianto del 175/2025, che ha già sostituito i criteri ministeriali. La domanda non è più quale decreto governi le aree idonee, ma chi le governerà davvero sotto le nuove regole.
La sentenza non chiude il conflitto: lo sposta in avanti. Per cittadini e imprese resta aperta la questione di fondo. Il vecchio DM è stato ripristinato, ma il futuro delle aree idonee si gioca altrove.




