La Consulta salva il divieto per i pannelli a terra, il Consiglio di Stato tutela l’agrivoltaico: un confine

Lo scorso luglio l’Italia delle rinnovabili si è trovata davanti a due verità giuridiche che non si parlano. La Corte Costituzionale ha salvato il divieto di installare pannelli fotovoltaici a terra nelle aree agricole; il Consiglio di Stato, pochi giorni dopo, ha detto alle Regioni di non mettere ostacoli all’agrivoltaico. Ne dà conto la rassegna delle principali novità giurisprudenziali del mese di luglio pubblicata da pv magazine Italia. Il risultato è un confine che passa per le aule dei tribunali, e a pagare è chi deve decidere se investire nel sole.

Cinque sentenze in ventidue giorni

Per capire come si sia arrivati a questa doppia verità, basta contare le sentenze di luglio. Il 1° luglio la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116, ha stabilito che in assenza di una regolamentazione statale espressa del potere di sospendere gli interventi in caso di mancata VIncA, il legislatore regionale può legiferare sul punto, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze. Detto altrimenti: le Regioni hanno spazio per intervenire su un passaggio procedurale delicato.

Il 3 luglio sono arrivate due pronunce amministrative. Il T.A.R. Sicilia, Catania, con la sentenza n. 1940, ha ordinato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di concludere entro trenta giorni la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, essendo ormai decorsi i termini di legge. Lo stesso giorno, il T.A.R. Abruzzo, con la sentenza n. 506, ha stabilito che il mancato esercizio del potere inibitorio entro trenta giorni dalla presentazione del progetto determina la formazione tacita del titolo abilitativo, il cosiddetto PAS, rendendo illegittimo un successivo diniego espresso. Il silenzio, insomma, può valere un sì.

Il 16 luglio è arrivato il piatto forte: la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 127, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sul divieto di installare impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Il 22 luglio, infine, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6004, ha ribadito che le Regioni non possono introdurre ostacoli alla realizzazione di impianti agrivoltaici non previsti dal legislatore statale, perché la materia è di potestà legislativa concorrente e vige il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Sembra una contraddizione. In realtà è un sistema che procede a scatti.

La lunga genesi del divieto

Ma quelle decisioni non sono nate dal nulla: affondano in una vicenda iniziata due anni prima. Nell’estate 2024 il governo è intervenuto con il Dl 63/2024. La legge 12 luglio 2024, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2024, nel convertire il decreto agricoltura, ha introdotto il divieto di realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, con alcune eccezioni, modificando il Dlgs 199/2021. Da quel momento il divieto è rimasto in vigore, ma la sua tenuta costituzionale era tutto fuorché scontata.

A sollevare le questioni è stato il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con quattro sentenze non definitive del 13 maggio 2025, come risulta dalla scheda della pronuncia. La Corte costituzionale ha deciso la causa il 14 aprile 2026 e ha depositato la sentenza solo lo scorso 16 luglio. Il risultato è un confine scritto a metà: cosa è davvero vietato e cosa no?

Chi vince, chi perde, cosa resta aperto

Il confine è esattamente qui: cosa è davvero vietato e cosa no? La Corte costituzionale ha risposto solo in parte. La norma censurata, ha spiegato, non preclude nelle zone classificate agricole l’installazione di tutti gli impianti di produzione di energia da fonte solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano quindi consentiti, come si legge nella ricostruzione pubblicata da pv magazine Italia, gli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, capaci di preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

Chi perde, in questo quadro, è chi aveva puntato sul fotovoltaico tradizionale a terra in area agricola. La sentenza n. 127 chiude quella porta. Chi vince, almeno in parte, è l’agrivoltaico. Il Consiglio di Stato ha stabilito che non possono essere introdotti limiti soggettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale per accedere al settore. E ha aggiunto che le Regioni non possono frapporre alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili ostacoli non previsti dallo Stato, comprese le modalità per minimizzare l’impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie.

Ma la protezione è solo a metà. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 116 del 1° luglio, ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di legiferare sul potere di sospendere gli interventi in caso di mancata VIncA, proprio perché manca una regolamentazione statale espressa. Così, mentre il Consiglio di Stato vieta alle Regioni di inventare ostacoli sull’agrivoltaico, la Corte Costituzionale concede loro margine su un altro terreno procedurale. Le Regioni restano nel mezzo.

A rendere il quadro ancora più instabile c’è la sentenza del T.A.R. Abruzzo sul silenzio-assenso: se l’amministrazione non risponde entro trenta giorni, il titolo si forma da solo. Per le imprese è una vittoria, ma di quelle che si ottengono per inerzia, non per decisione. Su questo equilibrio precario poggia la prossima stagione di ricorsi e progetti. Imprese e Regioni dovranno muoversi tra divieti, silenzi-assenso e pronunce dei tribunali, senza una regia unica. Quanto può reggere un sistema in cui è un giudice, di volta in volta, a stabilire il confine tra fotovoltaico e agricoltura?