La Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti sull’articolo 25 del regolamento 2024/1735, ma non sono vincolanti per le stazioni appaltanti
70%. È la quota che la Cina rappresenta nell’installazione e nella produzione globale di turbine eoliche, secondo una ricerca dell’Università di Gand. Un numero che a Bruxelles non è più una statistica, ma la ragione di una nuova stretta sugli appalti pubblici. Lo scorso 31 agosto, secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato gli orientamenti della Commissione sull’applicazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735.
Il 70% che ha fatto scattare l’allarme
Ma quel numero non è una curiosità: è il motore di una politica industriale europea che cerca di ridurre una dipendenza sempre più rischiosa. Il Net-Zero Industry Act, entrato in vigore nel giugno 2024, punta ad aumentare la capacità produttiva dell’Unione per le tecnologie a zero emissioni necessarie a raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici europei e a ridurre le dipendenze strategiche. Il dato cinese sull’eolico rende concreta la posta in gioco: se la produzione resta concentrata fuori dall’Europa, gli obiettivi industriali e climatici dipendono da scelte altrui. Come si risponde a un divario così ampio? La Commissione ha scelto la strada degli appalti pubblici.
La guida che spiega tutto (senza obbligare)
La risposta è arrivata a fine agosto con una comunicazione che entra nei dettagli dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1735. Gli orientamenti riguardano le disposizioni sugli appalti pubblici del Net-Zero Industry Act e offrono una guida completa per facilitarne l’applicazione: coprono l’ambito di applicazione della norma e forniscono spiegazioni dettagliate sul requisito di resilienza e sulle possibili eccezioni.
Il punto più delicato è la natura dello strumento. Gli orientamenti non sono giuridicamente vincolanti: forniscono consigli pratici, in particolare sul criterio di resilienza, ma non impongono obblighi alle stazioni appaltanti. È qui che si misura la distanza tra ambizione e strumento. Un regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare la capacità produttiva europea delle tecnologie a zero emissioni si affida, nella fase applicativa, a una guida morbida. Il criterio di resilienza dovrebbe spingere le amministrazioni a non guardare solo al prezzo, ma a considerare la dipendenza da fornitori extra-UE. Tuttavia, senza un vincolo giuridico, la sua adozione resta affidata alla sensibilità dei singoli acquirenti pubblici.
La stessa esistenza di eccezioni indica che il criterio non è assoluto: in alcune condizioni potrà non essere applicato. La comunicazione prova a chiarire quando, ma il confine resta affidato alle stazioni appaltanti. È un contrasto che andrà osservato gara per gara.
Il prossimo numero da controllare
Il dubbio non è accademico: il regolamento fissa un obiettivo preciso. La capacità produttiva europea di tecnologie a zero emissioni dovrebbe coprire almeno il 40% del fabbisogno annuo dell’Unione entro il 2030. Non si tratta di potenza installata né di energia prodotta, ma di quota di fabbisogno annuo soddisfatta dalla capacità di produzione interna. È un indicatore da leggere con attenzione: dice quanto l’Europa sa produrre, non quanto effettivamente installa o consuma.
Il 2030 è lontano abbastanza per promettere, ma vicino abbastanza per verificare. Gli orientamenti di fine agosto possono aiutare a orientare le gare, ma non obbligano. Il prossimo indicatore da monitorare sarà la quota di appalti pubblici che includeranno davvero il criterio di resilienza, perché è lì che si capirà se il 40% è un obiettivo industriale o soltanto un numero scritto in una comunicazione. Se gli appalti pubblici non cominceranno a premiare la resilienza, il 40% al 2030 resterà un obiettivo sulla carta.




