La circolare 21 delle Dogane conferma l’esenzione per i BESS in rete e la limita per le biomasse

La differenza tra un sistema di accumulo BESS e un impianto alimentato a biomassa, agli occhi dell’accisa sull’energia elettrica, si gioca tutta su un’espressione: “uso proprio”. A tracciare il confine è la circolare n. 21 dello scorso 11 agosto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che analizza le modalità di applicazione dell’accisa e distingue tra soggetti obbligati, adempimenti ed esclusioni, con possibili ripercussioni su CER e PPA.

Il documento non riscrive l’impianto fiscale. Piuttosto, fissa il perimetro operativo di una norma già esistente: da un lato l’esenzione per i sistemi di accumulo collegati alla rete, dall’altro la restrizione per le biomasse al solo consumo proprio. E, per chi deve versare l’accisa, introduce un cambio di ritmo che si sente soprattutto in cassa.

Il confine dell’esenzione: BESS dentro, biomassa solo in proprio

Sul fronte degli accumuli, la circolare riconosce l’esenzione dall’accisa per l’energia consumata dal sistema di accumulo quando i BESS sono stabilmente collegati alla rete di distribuzione. In pratica, l’energia che il sistema di accumulo preleva e poi restituisce non viene assoggettata all’imposta come consumo finale. È una scelta tecnica che evita di tassare due volte la stessa energia: quella immessa in batteria e poi reimmessa in rete.

La stessa logica, però, non vale per i gruppi elettrogeni alimentati da biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa. Sul punto il legislatore è intervenuto sull’art. 52, comma 2, lett. c) del Testo Unico delle Accise, precisando che la non assoggettabilità ad accisa opera esclusivamente quando l’energia è destinata al consumo per uso proprio. Se l’energia prodotta da biomassa viene ceduta o condivisa al di fuori del perimetro dell’autoconsumo, l’agevolazione non scatta.

Il discrimine si completa con una condizione di coincidenza. Stando all’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni previste dalla normativa trovano applicazione soltanto quando c’è coincidenza tra produttore e utilizzatore dell’energia e quando produzione e consumo avvengono nello stesso sito. Non basta quindi essere parte di una comunità energetica: come evidenzia SicilCER, la partecipazione a una CER e la condivisione virtuale dell’energia non trasformano, di per sé, il produttore in venditore di energia ai membri della CER. Il confine tra chi produce per sé e chi opera come fornitore resta netto.

Una conferma, non una riscrittura normativa

Per capire perché il confine è tracciato così, serve tornare alla cornice. L’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica è prevista dal decreto Mef del 10 marzo 2026, mentre la definizione dell’accisa resta quella dell’articolo 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995. Su questo impianto, il provvedimento delle Dogane non incide: come precisa il documento amministrativo, non vengono modificati i presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposizione, ma si completa il quadro normativo primario per assicurare uniformità applicativa e certezza operativa.

La precisazione sulla biomassa non nasce dal nulla. Il chiarimento normativo recepisce orientamenti già emersi nella prassi e nella giurisprudenza e circoscrive l’applicabilità dell’agevolazione alle sole ipotesi effettivamente coerenti con le finalità di promozione dell’autoconsumo e della produzione decentralizzata da fonti rinnovabili. È una messa a punto, non un’estensione: chi e cosa resta dentro il perimetro dell’esenzione viene definito con maggiore nettezza, ma il perimetro stesso non si allarga.

Acconti mensili: la cassa cambia anche se l’accisa resta

La conferma normativa lascia intatto il quadro impositivo, ma introduce un cambio di ritmo nei versamenti. Dal 2026, infatti, gli operatori sono tenuti a versare acconti mensili parametrati ai quantitativi di energia effettivamente fatturati o consumati nel mese precedente, superando così il precedente criterio basato su un sistema di versamenti annuali.

Per chi gestisce una CER, un PPA o un impianto da fonti rinnovabili, la differenza non sta nell’importo dovuto a fine anno, ma nel profilo finanziario: la liquidazione dell’accisa diventa un flusso periodico, legato ai volumi reali di energia, e non più un appuntamento annuale. È un paradosso solo apparente: la chiarezza sull’esenzione arriva insieme a un onere di gestione più frequente, che obbliga a monitorare su base mensile i quantitativi fatturati e consumati.

Chi installa o gestisce un BESS ha adesso una certezza sull’esenzione, ma deve ricalibrare i flussi di cassa: la chiarezza normativa ha un prezzo mensile. La differenza tra esenzione e accisa non si gioca più soltanto sulle due parole “uso proprio”, ma anche sulla frequenza con cui si paga.