Lo scorso 31 agosto, due sentenze del Consiglio di Stato segnalate da Staffetta Online hanno fatto cadere altrettanti no all’agrivoltaico. Un impianto da 15,071 MWp bloccato per un parere che non spiega perché; un Comune che si riprende in autotutela la parola su un sì già dato. Il messaggio è scomodo: i dinieghi generici al fotovoltaico iniziano a non reggere più.
Due no che cadono insieme
Il primo ricorso è quello di Sinergia Egp2. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha annullato il diniego regionale al provvedimento autorizzatorio unico regionale, il Paur, per un impianto agrivoltaico da 15,071 MWp nel Comune di Cellole (CE), in Campania. A far cadere il no è stata la genericità delle motivazioni della Soprintendenza: nessuna indicazione concreta del perché quell’impianto, su quel terreno, dovesse essere incompatibile con il paesaggio. Non bastano formule di stile.
La seconda pronuncia arriva dalla Puglia. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Corigliano d’Otranto, riformando la sentenza del Tar Puglia e confermando l’autotutela sul sì. In pratica, l’amministrazione comunale può riprendere in mano un procedimento già concluso, senza che il giudice amministrativo glielo impedisca. La direzione è la stessa: il no, quando è privo di una base motivazionale solida, non regge al vaglio d’appello.
Ma dietro la vittoria dei ricorrenti c’è una presunzione giuridica che merita attenzione.
Perché il no generico non basta più
La sentenza su Cellole non si limita a un vizio formale. Il Consiglio di Stato richiama un principio che sposta l’equilibrio tra paesaggio e transizione energetica. Nel rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia elettrica, l’amministrazione deve operare un bilanciamento concreto tra interessi pubblici e privati: da una parte la tutela dell’ambiente e del paesaggio, dall’altra il principio euro-unitario di massima diffusione delle energie rinnovabili. Non è un auspicio. Quel principio è attuato tramite il PNRR e il PNIEC, il cui obiettivo prioritario è il passaggio a forme di energia “green”.
Per il Consiglio di Stato, la conseguente presunzione di prevalenza su altri valori rende illegittimo un diniego fondato sulla mera pendenza di plurime istanze autorizzative, sul timore di un vulnus paesaggistico generico e su una lettura statica e non evolutiva della pianificazione paesaggistica. È esattamente quello che era successo nel caso di Cellole: il parere negativo della Soprintendenza non indicava una incompatibilità concreta, riferita alla specifica categoria impiantistica. Bastava la paura di un danno al paesaggio, senza dimostrarlo.
Questa impostazione è scomoda per chi amministra. Dire che ci sono già molte richieste, o che il paesaggio potrebbe risentirne, non è più sufficiente. Serve un’istruttoria vera, caso per caso. Per questo la sentenza su Cellole ha un peso che va oltre la singola pratica.
Resta da capire cosa succede ora ai procedimenti ancora aperti, dove le amministrazioni devono verificare i presupposti attuali.
E adesso? Riaprire i fascicoli, motivare i no
Per Sinergia Egp2 l’esito del procedimento era mutato a seguito del parere negativo della Soprintendenza del 13 settembre 2021. Già allora, cioè, il progetto era stato condizionato da un atto che oggi viene travolto. Il Consiglio di Stato non si ferma all’annullamento. Secondo i giudici, i dodici mesi per l’autotutela non sono di ostacolo quando il riesame è richiesto dalla stessa società: l’amministrazione deve verificare la persistenza attuale di tutti i presupposti dell’intervento, non limitarsi ai soli profili già esaminati in passato. In altre parole, il fascicolo va riaperto e riletto nella sua interezza.
Per il Comune di Corigliano d’Otranto, la parola torna all’amministrazione locale, che dovrà decidere di nuovo e, soprattutto, motivare. Quanti altri no sono stati scritti con la penna della genericità? Non lo dice nessuna statistica, ma la direzione tracciata da queste due sentenze è chiara.
Chi nega un impianto rinnovabile non può più accontentarsi di un timore paesaggistico: deve dimostrare, nel caso concreto, perché quel progetto è incompatibile. Il resto è solo rinvio.




