La sentenza ha stabilito che il GSE, essendo una società per azioni, non può adottare regolamenti con efficacia esterna

La griglia sanzionatoria che non c’è più

Un regolamento pubblicato a febbraio, dichiarato nullo a giugno, rimosso ad agosto. Non è un disguido burocratico: è il segno che il Gestore dei servizi energetici aveva scritto regole che non poteva scrivere. Con sentenza n. 5158 del 30 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha dichiarato, in via incidentale e d’ufficio, la nullità del «Regolamento per la classificazione delle violazioni e per la definizione delle percentuali di decurtazione applicabili agli interventi di efficienza energetica». Nella nota diffusa ad agosto, il GSE ha comunicato che il testo del Regolamento e i relativi Allegati, pubblicati a febbraio 2026, sono stati rimossi dal sito istituzionale.

Il Regolamento annullato era stato adottato dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e pubblicato sul proprio sito internet il 6 febbraio 2026. Doveva mettere ordine nella classificazione delle violazioni e nelle percentuali di decurtazione applicabili agli interventi di efficienza energetica che accedono ai certificati bianchi, i Titoli di Efficienza Energetica. Il Consiglio di Stato ne ha dichiarato la nullità in un contenzioso che, peraltro, ha visto vittorioso il GSE: un dettaglio che rende la vicenda ancora più nitida.

Il sistema dei certificati bianchi, va ricordato, è stato introdotto nella sua conformazione moderna dall’art. 7 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e da ultimo aggiornato dal D.M. 21 luglio 2025. Per questo una griglia sanzionatoria era attesa: avrebbe dovuto definire, in teoria, come vengono calcolate le decurtazioni percentuali in caso di irregolarità.

Il potere che manca

La ragione della nullità sta nella natura giuridica del Gestore. Come si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, il Gestore dei servizi energetici «non dispone di un generale potere regolamentare con efficacia esterna, in quanto è una società per azioni, sebbene a capitale interamente pubblico, e, pertanto, non è riconducibile alla pubblica amministrazione in senso stretto». Non basta il confronto e la condivisione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, né la coerenza con il quadro normativo e giurisprudenziale: se il potere regolamentare esterno non c’è, un atto che pretende di avere efficacia esterna è nullo.

È un paradosso apparente: il GSE è il braccio operativo dello Stato sugli incentivi all’efficienza, ma come società per azioni a capitale pubblico non ha la veste formale per imporre regole generali ai soggetti esterni. La sentenza n. 5158 lo mette nero su bianco. Il Gestore può istruire, controllare, applicare le leggi: non può però costruire da solo una disciplina regolamentare che valga erga omnes.

Questo non è un tecnicismo. Se il Regolamento fosse rimasto in vigore, avrebbe cristallizzato griglie di decurtazione con un atto di dubbia legittimità. Il Consiglio di Stato ha preferito dichiararne la nullità d’ufficio, nel corso di una causa che il GSE aveva vinto, per evitare che una base giuridica fragile restasse in circolazione.

Decurtazioni al posto della decadenza

Se il Regolamento è nullo, su cosa si basano i controlli? Il GSE ha già indicato la strada: la propria attività istruttoria e di controllo sarà svolta sulla base di quanto previsto dall’art.42 del D.lgs. 28/11, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni alle irregolarità riscontrate. In concreto, significa che restano applicabili le decurtazioni percentuali introdotte dal Legislatore in luogo della decadenza, quando ricorrono determinate condizioni.

Questa lettura è in linea con il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo, che con plurime sentenze ha statuito che le modifiche all’art.42 del D.lgs. 28/11 sono direttamente applicabili dal GSE anche in assenza del previsto Decreto ministeriale. Il vuoto formale lasciato dal Regolamento annullato non si traduce quindi in un sistema senza presidi: la base primaria resta l’art.42, con la sua logica proporzionale. Ma la griglia certa di febbraio non c’è più.

Per chi installa o gestisce interventi di efficienza energetica, la sostanza non cambia: le decurtazioni percentuali previste dall’art.42 restano applicabili. A cambiare è il modo in cui il GSE le applicherà: di nuovo una prassi, non una griglia certa.