La procedura agevolata scatta solo alla quarta richiesta, dopo tre verifiche ordinarie con risparmio annuo entro 250 tep

Lo scorso 3 agosto il GSE ha comunicato che la modalità semplificata è attiva nell’ambito dei Certificati Bianchi. Ma “semplificata” è una parola che va maneggiata con cautela: il gestore precisa che la modalità semplificata è facoltativa e riservata a tutte le richieste, relative anche ai precedenti decreti, che rispettano le condizioni indicate nel D.M. 21 luglio 2025. E quelle condizioni disegnano un paradosso: la strada agevolata vale solo per i progetti con risparmio annuo non superiore a 250 tep e scatta a partire dalla quarta richiesta di verifica. Le prime tre restano in procedura ordinaria. Il risparmio addizionale riconosciuto nella modalità semplificata è pari alla media dei risparmi riconosciuti in quelle prime tre richieste. Prima dimostri di saper fare la cosa complicata, poi ti concedono quella facile.

Il meccanismo è curioso nella sua architettura. Il decreto del luglio 2025 prevedeva che i progetti con risparmio annuo non superiore a 250 tep potessero richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata a partire dalla quarta richiesta. Non dalla prima, non dalla seconda, non dalla terza: dalla quarta. In pratica, un progetto piccolo deve prima superare tre verifiche ordinarie, con tutta la documentazione e i tempi che questo comporta, e solo dopo accede al percorso agevolato. E l’agevolazione consiste nel riconoscere un risparmio addizionale annuo pari alla media di quanto già riconosciuto nelle prime tre richieste. La semplificazione, insomma, non azzera la burocrazia: la distribuisce nel tempo e la usa come base di calcolo.

Questa costruzione ha una logica interna: il sistema vuole evitare che la procedura semplificata diventi una porta aperta per richieste poco solide. Premiando chi ha già dimostrato, attraverso tre verifiche ordinarie, di produrre risparmi reali e misurabili, il meccanismo si protegge. Ma il costo lo paga chi parte: per un progetto nuovo, piccolo, magari di un’impresa che non ha un ufficio dedicato alla rendicontazione, le prime tre richieste restano comunque in procedura ordinaria. La semplificazione arriva dopo, come un premio di condotta.

Dal 2017 al 2026: la lunga strada dei certificati bianchi

Ma come si è arrivati a questa regola? Il percorso comincia molto prima dell’attivazione sul portale del GSE. Già nel gennaio 2017, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, aveva determinato gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas dovevano perseguire per gli anni dal 2017 al 2020 e aveva approvato le nuove linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. Era l’architrave di un meccanismo pensato per obbligare i distributori di energia a finanziare risparmio reale.

Poi, a luglio 2025, è arrivato il decreto che ha ridisegnato l’impianto. Il Decreto MASE del 21 luglio 2025 ha introdotto nuovi obiettivi di risparmio al 2030, procedure semplificate, l’apertura ai progetti aggregati e l’introduzione dei cosiddetti TEE virtuali. È dentro questo decreto che è nata anche la modalità semplificata con la soglia dei 250 tep e il criterio della quarta richiesta. Sulla carta doveva alleggerire il carico per i progetti piccoli; nei fatti è stata costruita su una condizione restrittiva.

Cosa cambia adesso per imprese e GSE

Con la Guida operativa approvata lo scorso 28 luglio, la domanda è: chi è il vero beneficiario di questa semplificazione a tappe? Una nuova funzionalità semplificata sul sito del GSE permette di presentare le richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici. Per i dettagli sulle condizioni, il gestore rinvia al CHIARIMENTO 38 e al CHIARIMENTO 50 dell’Allegato 1 alla nuova Guida Operativa, la parte dedicata ai chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti. La risposta non è scontata: i nuovi progetti, soprattutto quelli piccoli, dovranno prima superare tre verifiche ordinarie per accedere alla modalità semplificata alla quarta richiesta. Per il GSE la modalità semplificata è facoltativa, non un diritto automatico: un perimetro ristretto che premia chi è già dentro il meccanismo da tempo.

La modalità semplificata è attiva, ma il paradosso resta: la semplificazione premia chi ha già superato il triplo esame ordinario. Resta da vedere se i nuovi progetti, soprattutto quelli piccoli, avranno davvero un incentivo a partire, o se aspetteranno la quarta richiesta per scoprire che la strada è ancora lunga.