Assemblea regionale: approvato un solo articolo del ddl aree idonee, rinviate in commissione le norme su autorizzazioni e accumuli.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto la Sicilia ha prodotto due atti difficili da conciliare. Lo scorso 29 luglio l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato soltanto l’articolo 1 del Ddl n. 1030/A Stralcio IV/A, il disegno di legge sulle aree idonee per le fonti rinnovabili, e ha rimandato in commissione Ambiente gli articoli sulle autorizzazioni e sull’obbligo di installare sistemi di accumulo per i nuovi impianti. Pochi giorni dopo, il 4 agosto, è arrivata la legge regionale n. 21, che ha aggiunto nuove aree idonee e ha fissato un limite dello 0,8% della superficie agricola utilizzata (SAU) per gli impianti su terreni agricoli. C’è un tetto vincolante, insomma, ma non si sa ancora con precisione su quali aree dovrà valere.

Un articolo unico e un’occasione rimandata

La seduta del 29 luglio avrebbe dovuto tirare le fila di un testo atteso da mesi. Invece ha prodotto un solo articolo. Il Ddl n. 1030/A Stralcio IV è un disegno di legge omnibus: tratta impianti a fonti rinnovabili, autorizzazioni ambientali, demanio idrico fluviale, beni demaniali marittimi e interventi per la mobilità portuale di passeggeri con disabilità. Un contenitore largo, dentro il quale il capitolo sulle aree idonee rischia di perdersi. E infatti quel capitolo è rimasto lì, appeso.

La frammentazione non è un dettaglio tecnico. Secondo Legambiente Sicilia, intervenire con modifiche puntuali alla legge regionale n. 29 del 2015 ha prodotto un testo frammentario, appesantito da disposizioni eterogenee e privo di una definizione chiara e sistematica delle aree ulteriori rispetto a quelle già considerate idonee dalla normativa statale. Il giudizio era arrivato già a fine luglio, prima della seduta. E la seduta l’ha in parte confermato: approvare un solo articolo significa che il quadro complessivo resta aperto. Ma se il quadro è aperto, perché una settimana dopo è spuntato un tetto vincolante?

Lo 0,8% senza mappa

Il rinvio in commissione non ha impedito che, il 4 agosto, una legge regionale stabilisse comunque una regola stringente. La legge regionale n. 21 del 2026 ha modificato la legge regionale n. 29/2015 introducendo nuove aree idonee per le fonti rinnovabili, e nel farlo ha fissato il limite dello 0,8% della SAU per l’installazione di impianti su terreni agricoli. Numeri piccoli, se si pensa all’estensione delle campagne siciliane. Ma la questione vera è un’altra: questo 0,8% si applica a quali terreni?

Qui sta il problema di fondo. Un tetto allo 0,8% della SAU ha senso solo dentro una mappa: se non si sa quali superfici sono idonee, quali no, quali ulteriori, il tetto è una regola che galleggia nel vuoto. La Conferenza Unificata aveva già sancito, già nel giugno 2024, l’intesa sullo schema di decreto per l’individuazione di superfici e aree idonee, sulla base dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Quel quadro nazionale chiede alle Regioni di definire le proprie aree con chiarezza. La Sicilia, invece, ha scelto la strada delle modifiche puntuali, con il risultato che la definizione organica delle aree ulteriori resta sulla carta.

Dal punto di vista di chi deve investire, l’effetto è una certezza giuridica sospesa. Un’impresa che vuole installare un impianto sa che esiste un tetto dello 0,8% della SAU, ma non sa se il terreno che ha individuato ricade dentro o fuori le aree su cui quel tetto insiste. In più, il rinvio in commissione degli articoli sulle autorizzazioni lascia aperta la questione dei tempi: senza quelle regole il percorso resta quello ordinario, con tutte le sue lentezze. La norma c’è, l’attuazione no.

La lezione sarda e il vuoto giuridico

Non è teoria: il precedente esiste ed è recente. Già nel 2025 la sentenza 184 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime alcune parti della legge sarda sulle aree idonee per le rinnovabili, chiarendo che individuare un’area come non idonea non può tradursi in un divieto assoluto e preventivo di realizzazione degli impianti. In altre parole: una Regione può dire “qui no”, ma deve sempre lasciare spazio a una valutazione concreta. Un tetto percentuale rigido, applicato senza una mappa chiara, rischia di diventare esattamente quel divieto di fatto che la Consulta ha già bocciato.

Il paradosso misurabile è questo: la Regione ha prodotto in pochi giorni un limite numerico più stringente di quanto richiesto dal quadro nazionale, ma non ha prodotto lo strumento — la mappa delle aree — che renderebbe quel limite applicabile e difendibile. La prossima impugnativa, davanti al Tar o alla Consulta, potrebbe dire più di quanto non abbia detto l’Assemblea Regionale. E se la Sardegna è un’indicazione, il rischio non è astratto. Resta la domanda: la Sicilia riuscirà a evitare lo stesso esito? Per ora la risposta è sospesa tra un articolo unico approvato il 29 luglio, una legge del 4 agosto con il tetto dello 0,8% della SAU e nessuna mappa coerente delle aree idonee. Regole senza coordinate, mentre chi deve investire aspetta di capire su quali terreni potrà farlo.